Piano Transizione 5.0: come funziona? Guida alle agevolazioni e al calcolo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali
Piano Transizione 5.0: come funziona?
A dettare le regole per l’accesso alle agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali è l’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024. Dal testo del decreto attuativo del 24 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto, arrivano le attese istruzioni sulle procedure per fruire dei crediti d’imposta.
Ammontano a 6,3 miliardi di euro le risorse stanziate per la transizione green e digitale delle imprese, agevolata dal piano Transizione 5.0 che mira a favorire soprattutto il risparmio energetico.
Il credito d’imposta sarà pari al 35 per cento fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire fino al 40 o al 45 per cento.
Queste alcune delle misure specifiche che il DL PNRR dedica alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 nell’ambito di progetti di innovazione e, in particolare, per i beni materiali e immateriali già inclusi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del risparmio energetico.
Nella Transizione 5.0 entreranno, inoltre, gli investimenti volti a favorire l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelli sostenuti per la formazione dei dipendenti.
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Piano Transizione 5.0, crediti d’imposta alle imprese: i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili e le novità nel DL PNRR
Il decreto PNRR n. 19/2024 ha stanziato 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Il Piano Transizione 5.0 consente quindi alle imprese di accedere ad importanti agevolazioni in relazione alle spese per investimenti in beni funzionali alla trasformazione digitale ed energetica. Il calcolo del credito d’imposta è effettuato tenuto conto del risparmio di energia conseguito grazie alle innovazioni apportate in azienda o al singolo processo interessato dall’investimento.
Chi può accedere al Piano Transizione 5.0? I soggetti beneficiari sono:
- le imprese residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che nel 2024-2025 pongano in essere nuovi investimenti in strutture produttive in Italia, con progetti di innovazione che riducano i consumi energetici.
Risultano, invece, soggetti esclusi dal punto di vista normativo:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D. Lgs. n. 231/2001.
Gli investimenti ammissibili
I crediti d’imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come per i beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Ai fini del Piano Transizione 5.0, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.
Fermo restando il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari a quanto riportato nella seguente tabella:
Percentuale credito d’imposta | Quota investimenti agevolata |
---|---|
35 per cento del costo | fino a 2,5 milioni di euro |
15 per cento del costo | tra 2,5 e 10 mln |
5 per cento del costo | tra 10 e 50 mln |
Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.
In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:
- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
- Decreto Piano Transizione 5.0: testo ufficiale in pdf
- Decreto Legge numero 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge
Risparmio energetico requisito oggettivo necessario
Al centro del piano Transizione 5.0 c’è quindi il risparmio energetico, che dovrà essere certificato da valutatori indipendenti, chiamati ad attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto dei limiti generali.
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Le comunicazioni per l’accesso al bonus Transizione 5.0
Così come specificato dal decreto interministeriale del 24 luglio, per ottenere il credito d’imposta si devono inviare tre comunicazioni:
- la comunicazione preventiva;
- la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- la comunicazione di completamento del progetto di innovazione.
La prima comunicazione è quella preventiva, o di prenotazione.
Deve essere trasmessa per via telematica attraverso l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”, presente nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Tra i documenti da inserire vi è la certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti.
Dopo il caricamento della documentazione e i controlli automatici da parte della Piattaforma viene rilasciata una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”.
Entro 5 giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa l’impresa otterrà:
- la ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione;
- la notifica di integrazione.
Oltre alla comunicazione preventiva le imprese devono inviare la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, da trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato.
Tale comunicazione, con gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore:
- con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- con gli investimenti previsti nell’ambito dell’agevolazione Transizione 5.0.
La documentazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione della Piattaforma informatica, a pena del mancato accoglimento dell’agevolazione.
Un’ulteriore comunicazione deve essere inviata a completamento del progetto di innovazione.
Le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche devono trasmetterla entro la scadenza del 28 febbraio 2026, tramite la Piattaforma informatica.
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa a pena d’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Sarà fondamentale allegare la documentazione tecnica relativa agli investimenti realizzati e la certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
L’Impresa dovrà provvedere alla conservazione di:
- fatture;
- documenti di trasporto;
- altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti:
- le singole voci di costo per ciascun investimento;
- il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX;
- il riferimento alle disposizioni relative all’agevolazione.
Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione, dopo la verifica della documentazione, sarà comunicato il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Transizione 5.0, certificazione obbligatoria per la fruizione del credito d’imposta
L’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 sarà subordinato al rilascio di un’apposita certificazione da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
L’attestazione, da allegare in sede di comunicazione conclusiva, dovrà accertare l’effettivo sostenimento delle spese documentate dalle fatture e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell’apposito registro e il costo sostenuto per adempiere sarà riconosciuto in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Non cumulabili i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non potrà essere cumulato, per i medesimi costi, con il bonus Transizione 4.0 già vigente.
Incumulabilità anche con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, mentre al contrario sarà possibile sommare l’agevolazione riconosciuta con altri incentivi riconosciuti per gli stessi costi, a patto che le somme complessivamente spettanti non superino il costo sostenuto.
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