Sulle controversie relative al rigetto della proposta di transazione fiscale da parte dell'Ufficio finanziario decide il giudice ordinario e non quello tributario. A specificarlo è la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 35954/2021.
Con l’Ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che la mancata adesione da parte dell’Ufficio finanziario alla proposta di transazione fiscale nell’ambito della procedura di concordato preventivo ricade nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021
- Transazione fiscale: in caso di rigetto della proposta decide il giudice ordinario. Scarica il testo integrale dell’Ordinanza della Cassazione
La sentenza - La vicenda si instaura all’interno della procedura di concordato preventivo attivata da una società che versava in situazione di estrema difficoltà economica.
Il Commissario giudiziale nominato dal tribunale provvedeva a richiedere ai creditori le certificazioni di consistenza delle varie situazioni debitorie e, acquisita notizia sulla consistenza della pretesa fiscale dell’amministrazione finanziaria nei confronti della società, elaborava una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art.182-ter della legge fallimentare.
La Direzione Regionale competente si era espressa negativamente su tale proposta e avverso l’atto di diniego la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
In pendenza del giudizio l’Agenzia delle entrate ha proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ricorso chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, precisamente del tribunale fallimentare, competente ai sensi dell’art.182-bis della legge fallimentare. Dall’altra parte la società, costituitasi con controricorso, chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
È opportuno premettere che la transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo (Art. 160 e ss della Legge Fallimentare) e degli accordi di ristrutturazione (Art. 182-bis della L.F.), che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
Ciò premesso la Corte di cassazione è stata chiamata a decidere se il parere negativo alla proposta di transazione fiscale rientri nella competenza del giudice tributario, come proposto dalla società, o del giudice ordinario.
I giudici di legittimità hanno richiamato in primo luogo la Sentenza delle Sezioni Unite n. 8504/2021 in cui è stato chiarito che le controversie riguardanti il mancato assenso da parte dell’Ufficio finanziario alla proposta di transazione fiscale, presentata all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti, spettano alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite.
Inoltre, considerata la lettera degli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, nel testo modificato dal d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, si evince la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura tributaria delle obbligazioni oggetto dei crediti.
Con la sentenza in commento la Corte ha confermato il principio della competenza giurisdizionale del giudice ordinario con riferimento alla condotta dell’amministrazione finanziaria rispetto alla proposta transazione fiscale originata all’interno di una proposta di concordato preventivo.
In altre parole è solo il giudice ordinario quello abilitato a decidere sulla transazione fiscale, in quanto sub procedimento inserito in un ambito appunto di “competenza” del giudice fallimentare.
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