Sicurezza sul lavoro: preposto obbligatorio anche negli appalti

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il preposto deve essere individuato obbligatoriamente anche negli appalti e non può coincidere con il responsabile della commessa. Può essere il datore di lavoro unicamente quando c’è un solo lavoratore

Sicurezza sul lavoro: preposto obbligatorio anche negli appalti

Anche negli appalti è obbligatorio individuare la figura del preposto.

Questo il chiarimento principale fornito dal Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 4/2024.

Il preposto deve essere sempre individuato e deve essere uno dei lavoratori presenti presso il committente. Non può coincidere quindi con il responsabile della commessa.

Laddove ci sia un solo lavoratore il ruolo del preposto ricade necessario sul datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: preposto obbligatorio anche negli appalti

Il Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello n. 4 del 30 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del preposto nelle attività in appalto.

Nello specifico, è stato chiesto se negli appalti:

  • sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto;
  • il preposto possa coincidere con il responsabile della commessa (ad es. il project manager);
  • il preposto debba essere individuato anche quando c’è un unico lavoratore.

In sintesi, la risposta fornita dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero è affermativa: il preposto deve sempre essere individuato.

Per preposto si intende, come definito all’articolo 2 del testo unico sulla sicurezza (Dlgs n. 81/2008):

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Il preposto, dunque, deve essere individuato per svolgere il compito di sovrintendere e vigilare sulle attività, per controllare il rispetto degli obblighi da parte dei singoli lavoratori e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnalando in caso eventuali mancanze di mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, così come ogni altra condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro.

In questo caso ha il dovere, se necessario, di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente quanto rilevato.

La risposta al primo quesito è già contenuta al comma 8-bis dell’articolo 26 del citato decreto, dove è specificato espressamente che in caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori o subappaltatori) devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Sicurezza sul lavoro: il preposto non può essere il project manager

Considerata quindi l’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, la Commissione ministeriale specifica come sia sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente la figura che svolge tale ruolo.

Il preposto deve essere individuato considerando che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale effettivamente in grado di adempiere alle funzioni e agli obblighi attribuitegli.

Per questo motivo il preposto non può coincidere con il responsabile della commessa come ad esempio il project manager poiché non si reca presso il luogo delle attività.

Lo stesso per il datore di lavoro, il quale dovrebbe essere considerato anche preposto solamente in casi estremi, in seguito all’analisi e alla valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, per cui si trova a sovraintendere direttamente tale attività esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Il datore di lavoro svolgerà necessariamente la funzione di preposto solamente nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, dato che una persona non può essere il preposto di sé stesso. Anche quando c’è un solo lavoratore, dunque, la figura del preposto è sempre obbligatoria.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 4 del 30 settembre 2024
Individuazione del preposto negli appalti

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