Il datore di lavoro può svolgere anche le funzioni di preposto? Può accadere solo in casi estremi o se l'azienda ha un solo dipendente. I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il datore di lavoro non può svolgere anche il ruolo di preposto se non in casi eccezionali, dove sovrintende direttamente l’attività ed esercita i relativi poteri gerarchico-funzionali.
Inoltre, può svolgere tale funzione se l’azienda conta un solo dipendente.
Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro che risponde ad una richiesta in materia di sicurezza sul lavoro e nello specifico sul ruolo del preposto.
Il datore di lavoro può essere anche preposto?
Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 fornisce alcuni chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda il ruolo del preposto e la compatibilità di tale incarico con la figura del datore di lavoro.
Nello specifico, è stato chiesto se l’obbligo di individuare il preposto debba sempre essere applicato e se ricoprire tale ruolo possa essere anche il datore di lavoro.
Il preposto, ricordiamo, come definito dall’articolo 2 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008), è la figura che:
“in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
L’individuazione di tale figura, incaricata dell’attività di vigilanza, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro.
I preposti sono tenuti, dopo adeguata e specifica formazione, a sovrintendere e vigilare sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso in cui rilevassero comportamenti non conformi hanno la facoltà di intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, se necessario, interrompere l’attività del lavoratore. Lo stesso se dovessero rilevare carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo.
Sicurezza sul lavoro: i casi in cui il datore di lavoro può svolgere il ruolo di preposto
Come sottolineato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero, da tutte le previsioni della normativa sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto.
Si tratta, infatti, di una figura di garanzia che deve sempre essere individuata, anche nelle piccole realtà aziendali, pena l’arresto da 2 a 4 mesi o la sanzione da 1.500 a 6.000 euro (art. 55 comma 5, lettera d) del Dlgs n. 81/2008).
Pertanto, il datore di lavoro può assumere questo ruolo solo nel caso di un’impresa con un solo dipendente, dato che il lavoratore non può essere il preposto di se stesso.
In tutti gli altri casi, il datore di lavoro può svolgere le funzioni di preposto solo come ipotesi estrema, se non è possibile fare altrimenti.
Questo, comunque, dopo un’analisi e una valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, nei casi in cui il datore di lavoro sovraintenda direttamente l’attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
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