Rottamazione quater delle cartelle, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha avviato la fase di invio della comunicazione delle somme dovute dai contribuenti che hanno presentato domanda, procedura che si concluderà il 30 settembre 2023. Cinque le tipologie di comunicazione: accoglimento totale, parziale, rigetto, ma anche di definizione senza alcuna somma dovuta
Rottamazione quater delle cartelle, è partita la fase di trasmissione della comunicazione delle somme dovute.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha tempo fino al 30 settembre 2023 per trasmettere ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla definizione agevolata la missiva contenente l’esito dell’istanza e gli importi dovuti.
Già in questi giorni sono tuttavia state recapitate numerose comunicazioni da parte dell’AdER e sono cinque le tipologie previste. Oltre a quelle di accoglimento totale, parziale o di rigetto, due sono quelle che indicano l’accettazione della richiesta senza la necessità di dover versare alcun importo.
Al netto di queste casistiche, per la restante platea di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater delle cartelle ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per versare l’importo dovuto o la prima delle rate previste.
Rottamazione quater delle cartelle, dall’AdER la comunicazione delle somme dovute
L’AdER anticipa il lavoro per il completamento delle procedure operative legate alla rottamazione quater delle cartelle, avviando ormai in piena pausa estiva la fase di trasmissione della comunicazione delle somme dovute, che si concluderà entro la fine del mese di settembre e a dicembre per i residenti in Comuni interessati dalla proroga prevista dal Decreto Alluvione.
La comunicazione delle somme dovute riporta accanto all’esito della domanda di adesione anche l’ammontare degli importi da pagare e le scadenze da rispettare.
Cinque le tipologie di comunicazione inviate dall’AdER in relazione alla rottamazione quater delle cartelle, identificate dalle diciture AT, AP, AD, AX, RI.
Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute inviata al contribuente identificherà le seguenti casistiche:
- AT - Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- AP - Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- AD - i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- AX - i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare.
- RI - Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera è dunque indicato l’importo da pagare.
Nei casi di accoglimento della domanda e di recapito di comunicazioni di tipo AT e AP, la lettera dell’Agenzia delle Entrate Riscossione riporterà il piano di pagamento, con la suddivisione dell’importo dovuto in caso di opzione per la rateizzazione fino a 18 quote e sulla base delle scelte operate in sede di presentazione della domanda.
Rottamazione quater delle cartelle, con la comunicazione AdER partono i pagamenti: prima scadenza il 31 ottobre 2023
La possibilità di avere a disposizione già ora l’esito della domanda e il calcolo degli importi dovuti consente di poter programmare con largo anticipo il versamento degli importi da pagare entro il prossimo 31 ottobre per il perfezionamento della procedura di adesione.
All’esito della domanda, la comunicazione delle somme dovute affianca infatti il calcolo degli importi e le scadenze da rispettare sulla base della scelta operata.
Il totale delle somme dovute potrà quindi essere versato entro la scadenza del 31 ottobre 2023 o, in alternativa, in un massimo di 18 rate suddivise in cinque anni, secondo le seguenti scadenze:
- prima rata il 31 ottobre;
- seconda rata il 30 novembre;
- rate successive ripartite nei prossimi quattro anni entro i termini del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Più pesanti i primi versamenti, che copriranno il 10 per cento delle somme complessivamente dovute per la rottamazione quater delle cartelle. In ogni caso, sulle quote successive alla prima si applicherà il tasso di interesse pari al 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre.
Il dettaglio degli importi da pagare sarà messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con i moduli di pagamento precompilati relativi alle prime dieci rate allegati alla comunicazione delle somme dovute.
Successivamente sarà poi inviato il conto restante e i relativi bollettini.
Si ricorda che, così come previsto per le precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza vengono meno i benefici della definizione agevolata. È in ogni caso confermato il termine di tolleranza di cinque giorni, che “grazia” i contribuenti in caso di lievi ritardi nel versamento.
La prima scadenza del 31 ottobre si affianca quindi alla tolleranza che consente di mettersi in regola entro lunedì 6 novembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione quater delle cartelle, dall’AdER la comunicazione delle somme dovute