Regime forfettario, entra nel reddito soggetto alla flat tax anche l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente, considerato ricavo o compenso. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022.
Regime forfettario, rientra nel reddito per l’applicazione della flat tax anche l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente, che assume natura di ricavo o compenso.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022.
Per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax del 15 o del 5 per cento si tratta di un chiarimento importante.
L’Agenzia delle Entrate non sposa la tesi dell’istante, che al contrario ritiene che l’imposta di bollo addebitata al cliente non costituisce un ricavo imponibile, considerando che l’importo del reddito sarebbe in tal caso diverso a seconda che il committenti anticipi il costo della marca da bollo o, al contrario, sia sostenuto dall’emittente che lo trasferisce poi sul cliente finale.
Regime forfettario, per la flat tax fa reddito anche il bollo addebitato in fattura al cliente
I titolari di partita IVA in regime forfettario non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, che sono soggette quindi all’imposta di bollo se la somma indicata è superiore a 77,47 euro.
Questo uno dei primi punti posti in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022 si sofferma quindi sull’inclusione tra i ricavi o i compensi dell’imposta di bollo addebitata in fattura dall’emittente al cliente, ai fini dell’imponibilità fiscale e della determinazione del reddito per il regime forfettario.
Sebbene l’imposta di bollo sia dovuta in solido da parte dell’emittente della fattura e del committente, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020:
“l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.”
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, il quale può però richiedere al cliente il rimborso dell’importo corrisposto.
In tal caso il riaddebito dell’imposta rientra nel compenso del professionista.
Regime forfettario, l’imposta di bollo addebitata al cliente rientra tra i ricavi e i compensi e fa reddito
Il bollo richiesto al cliente è quindi parte dei ricavi e dei compensi del titolare di partita IVA, e concorre quindi al calcolo per la determinazione forfettaria del reddito.
Questo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che richiama un chiarimento fornito nel corso dell’emergenza sanitaria e nell’ambito dei contributi a fondo perduto con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, con la quale è stato evidenziato che ai fini del calcolo dei ricavi assumono rilevanza anche le spese addebitate al cliente per l’imposta di bollo.
Un chiarimento che ora si estende in via generale alla determinazione del reddito per l’applicazione della flat tax. E che non farà per nulla contenti i titolari di partita IVA ed i professionisti che li assistono...
L’importo del bollo addebitato al cliente diventerebbe quindi parte di ricavi e compensi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito assoggettato all’imposta sostitutiva del 15 o del 5 per cento.
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