Redditi agrari: cosa cambia con il nuovo decreto di riforma IRPEF-IRES

Emanuele Muzzi - Irpef

La riforma IRPEF-IRES è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre. Il testo prevede l'introduzione di molte misure. Tra le altre, ci saranno importanti novità per i redditi agrari

Redditi agrari: cosa cambia con il nuovo decreto di riforma IRPEF-IRES

Novità in arrivo per i redditi agrari.

Martedì 3 dicembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che interviene sulla revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES.

Tra le molte novità contenute all’interno del decreto, vi sono anche importanti cambiamenti per i redditi agrari. Nello specifico, vengono introdotte nuove regole per valorizzare le colture innovative, andando a modificare gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR.

Vediamo meglio i dettagli del decreto.

Redditi agrari: cosa cambia con il nuovo decreto IRPEF-IRES

Il primo articolo del decreto legislativo in materia di revisione del regime impositivo dei redditi si apre proprio introducendo nuove disposizioni relative ai redditi agrari, in particolare a quelli fortemente legati all’innovazione tecnologica.

Infatti, come riportato dall’Ansa.it, il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizo Leo ha affermato:

L’obiettivo è sostenere un’agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi.”

Proprio questa volontà di assecondare il progresso in campo agricolo è ciò che fa da apripista del decreto, il quale modifica il comma 1 dell’articolo 32 del TUIR.

Rispetto al testo vigente, infatti, viene tolto il riferimento alla fisicità del terreno, affermando che:

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole e di cui all’articolo 2135 del codice civile.”

In questo modo è possibile considerare il reddito prodotto come agrario anche quando esso risulta da attività altamente innovative e non direttamente legate allo sfruttamento della terra.

Proseguendo nella lettura del decreto, alla lettera b, comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, emerge l’aggiunta della lettera b-bis, la quale estende la definizione di attività agricola anche alle produzioni di vegetali realizzate attraverso i più evoluti sistemi di coltivazione, come, ad esempio, le vertical farm e le colture idroponiche le quali sono realizzate all’interno di strutture protette come, ad esempio, serre, fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale.

Il meccanismo di determinazione del reddito agrario per queste tipologie di attività si baserà sulla superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento, da definire con un apposito decreto interministeriale (come attualmente previsto dalla lettera b, comma 2 dell’articolo 32 del TUIR).

Invece, per quanto riguarda la parte di produzione oltre il limite stabilito, essa contribuirà alla formazione del reddito di impresa, determinato ai sensi dell’art. 56-bis, comma 1, del TUIR.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 32 del TUIR, stabilisce che con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste saranno individuati i nuovi criteri per determinare i redditi dominicale e agrario per le nuove qualità e classi di coltura.

Infine, l’articolo 28, comma 4-ter e l’articolo 34, comma 4-bis, stabiliscono che in via transitoria prima del sopracitato decreto ministeriale, i redditi degli immobili impiegati per le attività sopracitate sono stabiliti applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.

Redditi agrari: incluse anche le attività per il contrasto al cambiamento climatico

Il nuovo decreto legislativo inoltre, con l’introduzione della lettera b-ter all’interno del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, stabilisce che rientrano tra le attività agricole anche quelle attività legate all’ambito agricolo che portano benefici all’ambiente e, in generale, contrastano il cambiamento climatico.

Il reddito derivante dalla cessione dei beni materiali e non, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, prodotti da queste attività agricole è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole.

Si segnala che, oltre tale limite, l’aggiunta del comma 3-ter dell’articolo 56 del TUIR stabilisce che il reddito è assimilato al reddito di impresa determinato in modo forfettario applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Per ulteriori dettagli è disponibile in allegato lo schema del decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.

Schema del decreto legislativo IRPEF-IRES
Scarica qui lo schema del decreto legislativo IRPEF-IRES

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