Il Quadro SF del Modello 770/2023 serve ad indicare i redditi di capitale. I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2023. Nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate tutte le regole per la compilazione
I redditi di capitale, i compensi per l’avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati devono essere indicati nel Quadro SF del Modello 770/2023.
Rispetto al modello dello scorso anno non si segnalano cambiamenti di rilievo.
Viene confermata anche la novità introdotta nel 2022, cioè il campo dedicato all’ID Arrangement (il punto numero 20), relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
La dichiarazione deve essere inviata dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023, un adempimento che si somma ai molti altri a cui sono chiamati i datori di lavoro nel mese di ottobre.
Per redigere correttamente il Quadro SF del Modello 770/2023 bisogna seguire le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Modello 770/2023: il quadro SF
Il Quadro SF del Modello 770/2023 riporta il riepilogo dei redditi di capitale, dei compensi per l’avviamento commerciale e dei contributi degli enti pubblici e privati.
Allo stesso modo del frontespizio, anche questo quadro, così come l’intera dichiarazione, va trasmesso all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023.
È possibile scaricare il Modello 770/2023 direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello 770/2023
- La versione definitiva della dichiarazione per i sostituti d’imposta.
Le regole da seguire per compilare il Quadro SF sono quelle indicate nelle apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili nella stessa sezione del sito e tramite il link seguente.
Nello specifico all’interno del Quadro SF devono essere indicati, in riferimento a quanto corrisposto nel 2022, i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali:
- i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa;
- i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
- i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere utilizzato anche per la comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, comma 1, del Dlgs n. 461/1997, devono effettuare relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:
- redditi di capitale di cui all’articolo 26-bis del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale del 4 settembre 1996, come risultante da successive modifiche o integrazioni.
A questo proposito si precisa che tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all’articolo 26-bis del DPR n. 600/1973.
Inoltre, per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l’esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH:
- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano di cui agli articoli 26-quinquies del DPR n. 600/1973 e articolo 7, del DL n. 351/2001 corrisposti a soggetti non residenti.
La comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del DPR n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, comma 5, del citato DPR n. 600 del 1973 e per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, a patto che siano soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.
Quadro SF del Modello 770/2023, la compilazione dei righi SF2 e SF3
Il rigo SF2 “Casi di mandato fiduciario” va compilato solo nel caso in cui l’intermediario individuato dalla normativa, quale sostituto d’imposta, applichi la tassazione su proventi corrisposti ad altro intermediario che opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi.
In tal caso, nel rigo SF2 devono essere indicati i seguenti codici:
- A – se il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d’imposta in relazione ai proventi corrisposti;
- B – se il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all’art. 21, comma 2, del Dlgs n. 58 del 1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto del beneficiario effettivo dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare i dati del beneficiario effettivo e dei relativi proventi.
Pertanto, ad esempio, in caso di sottoscrizione di quote di OICR per il tramite di un intermediario che agisce come “nominee”, la SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà indicare il codice A e riportare i dati necessari con riferimento al “nominee”; quest’ultimo invece, per gli stessi proventi, nel modello 770 di propria competenza, indicherà i dati identificativi dell’investitore finale.
In caso di “catena” di intermediari che operano in nome proprio e per conto terzi, il codice B va utilizzato da tutti gli intermediari che agiscono come “nominee” che intervengono nella catena, riportando i dati dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.
Il rigo SF3 deve essere compilato nel caso di redditi di capitale derivanti da OICR di diritto italiano corrisposti a un soggetto non residente da un intermediario estero aderente a un sistema di deposito accentrato che si avvale di un rappresentante fiscale.
Il rigo SF3 va compilato anche nel caso di SGR estera che istituisce e gestisce un OICR di diritto italiano e che si avvale di un rappresentante fiscale.
Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L’indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati anagrafici.
In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:
- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12 il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.
In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire nei punti 27, 29 e 30, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei punti 27, 28 e 29, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.
Nel punto 13 bisogna indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici indicati nella tabella.
CODICE | CAUSALE |
---|---|
A | redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 |
B | proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 |
C | compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 28, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 |
D | contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 |
E | proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del DPR n. 600 del 1973 |
Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all’art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici indicati nella tabella.
CODICE | CAUSALE |
---|---|
F | proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro |
G | interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali |
H | rendite perpetue e prestazioni annue perpetue |
I | prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia |
J | interessi ed altri proventi non imponibili derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese italiane dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione europee e dagli altri soggetti indicati nell’art. 26, comma 5 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 |
L | proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute |
M | proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito |
N | certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998 |
P | certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494) |
Q | altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata un’aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina di cui all’articolo 6 del Dlgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al DL n. 351 del 2001) |
R | somme di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs n. 461 del 1997 corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare (OICVM) italiani aperti o chiusi a soggetti non residenti con riferimento alle quote o azioni possedute alla data del 30 giugno 2011 |
S | interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell’art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell’art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributivi |
T | proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (cosiddetti fondi lussemburghesi storici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. 600/73 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In caso di cessione delle quote dell’OICR senza l’intervento dei sostituti d’imposta, il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell’annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all’art. 2023 del codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014 |
U | i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003, esclusi i proventi assoggettati ad aliquota ridotta in applicazione di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione per quali deve essere utilizzato il codice “Q” |
V | interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73 ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2, dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L. 385/30) |
W | interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143 |
Y | interessi corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26- quater, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea |
Nel punto 14 bisogna indicare l’ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2022.
Se nel punto 13 è stato indicato il codice R, nel punto 14 deve essere riportato, da parte della società di gestione del risparmio, l’ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento ai sensi dell’art. 2, comma 76, del decreto-legge n. 225 del 2010.
Se, invece, nel punto 13 è stato indicato il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l’ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell’OICR avvenga senza l’intervento dei sostituti d’imposta e la SGR, che interviene solo nell’annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all’operazione.
Oppure, se nel punto 13 è stato indicato il codice U, nel punto 14 deve essere riportato l’ammontare lordo delle somme corrisposte.
Nel punto 17 bisogna indicare l’ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l’importo del rimborso effettivamente riconosciuto.
Nel punto 18, poi, bisogna indicare l’ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Nel punto 19, da compilare esclusivamente qualora sia stata indicata nel punto 13 la causale W, indicare l’importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 143/2005.
Nel punto 20, indicare l’ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.
Sono queste, dunque, le istruzioni per la compilazione del Quadro SF del Modello 770/2023.
I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2023, una data che chiude un mese ricco di adempimenti fiscali da parte dei datori di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 770/2023: il quadro SF