Chi è il piccolo imprenditore? Ecco la definizione dell'articolo 2083 del codice civile.
Il codice civile italiano prevede la figura del “piccolo imprenditore” all’articolo 2083.
Si tratta di un concetto che non è soltanto teorico, avendo implicazioni molto importanti anche da un punto di vista pratico. Basti pensare, a titolo di esempio, alla pratica Comunica che deve essere inviata telematicamente alla Camera di Commercio per l’avvio di un’attività di impresa (in questo caso in forma individuale); nella pratica ove l’attività considerata sia svolta in forma di ditta individuale, e ve ne siano i requisiti, richiede l’indicazione esplicita se trattasi di piccolo imprenditore.
Ecco la definizione e le caratteristiche del piccolo imprenditore ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile.
Piccolo imprenditore: definizione articolo 2083 codice civile
La definizione di piccolo imprenditore è contenuta nell’articolo 2083 del codice civile:
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”
La norma in esame qualifica il piccolo imprenditore da un punto di vista soggettivo ed oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo viene definito piccolo imprenditore colui che svolge le funzioni e assume la qualifica di:
- coltivatore diretto;
- artigiano;
- piccolo commerciante.
Dal punto di vista oggettivo, invece, l’attività del piccolo imprenditore deve essere svolta prevalentemente con lavoro proprio, quindi siamo nel campo della ditta individuale, ovvero con l’apporto dei componenti della propria famiglia, fattispecie che può assumere la forma civilistica e fiscale dell’impresa familiare.
Piccolo imprenditore articolo 2083 codice civile: conseguenze pratiche
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inquadramento giuridico del piccolo imprenditore?
Il piccolo imprenditore gode di una serie di semplificazioni che derivano dal suo status particolare, ovvero:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- iscrizione nel registro delle imprese con mera funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (vedi articolo 8 Legge numero 580/1993);
- non assoggettamento, in caso di insolvenza, alla procedura fallimentare ovvero alle altre procedure concorsuali.
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