Pensioni medici e sanitari: le istruzioni INPS su aliquote e decorrenza

Francesco Rodorigo - Pensioni

Arrivano le istruzioni INPS sulle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 per le pensioni di medici, infermieri e altre categorie di lavoratori e lavoratrici. I casi di esclusione e le novità sulla decorrenza dei trattamenti anticipati

Pensioni medici e sanitari: le istruzioni INPS su aliquote e decorrenza

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità per la pensione degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG.

Per i trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore di medici, sanitari e degli altri lavoratori in questione, con anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, si applica la nuova aliquota di rendimento del 2,5 per cento.

Sono esclusi i lavoratori e le lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 oppure che cessano dal servizio perché hanno raggiunto i limiti di età o di servizio o vengono collocati a riposo d’ufficio per anzianità.

La Manovra 2024, ha introdotto novità anche per quel che riguarda la decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.

Pensioni medici e sanitari: le istruzioni INPS su aliquote di rendimento e decorrenza

L’INPS con la circolare n. 78, pubblicata il 3 luglio 2024, fornisce le istruzioni in merito alle novità che dal 1° gennaio si applicano alle pensioni degli iscritti alla Cassa:

  • per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);
  • per le pensioni ai sanitari (CPS);
  • per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
  • per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

Si tratta in particolare delle novità introdotte dai commi 157 a 163 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, i quali prevedono che le quote di pensione liquidate in favore di tali beneficiari, calcolate con il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono determinate applicando l’aliquota di rendimento del 2,5 per cento, prevista nella tabella presente all’allegato II della Manovra, e non più applicando quelle previste dalla tabella presente all’allegato A della legge n. 965/1965

Una disposizione, spiega l’INPS, che si applica in riferimento alle pensioni per cui si maturano i requisiti nel 2024, anche con il cumulo dei periodi assicurativi (pensione anticipata) e per la pensione per i lavoratori precoci, i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023.

Per i soli iscritti alla CPUG, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità di almeno 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle vecchie aliquote di rendimento (tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986).

Nei casi in cui vengano applicate le nuove aliquote di rendimento, l’importo della pensione non potrà essere superiore a quello calcolato secondo la vecchia normativa.

In questo caso, infatti, dovrà essere effettuato un doppio calcolo della pensione: con le vecchie aliquote e con le nuove rivalutate. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.

Per quanto riguarda gli iscritti alla CPS e gli infermieri iscritti alla CPDEL, inoltre, la riduzione della pensione anticipata, che deriva dall’applicazione delle nuove aliquote, è limitata, in misura pari a 1/36, per ogni mese di posticipo della pensione rispetto alla prima decorrenza utile del trattamento di pensione anticipata o per i precoci.

Un prossimo messaggio INPS illustrerà le modalità con le quali i datori di lavoro dovranno attestare la qualifica di infermiere per il riconoscimento del beneficio.

Pensioni medici e sanitari 2024: quando non si applicano le nuove aliquote

Come previsto dalla Legge di Bilancio, esistono delle deroghe alle novità introdotte. Le nuove aliquote, infatti, non si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che:

  • maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023;
  • cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista.

Come precisato dall’INPS nel documento, quindi, continuano ad applicarsi le vecchie aliquote di rendimento nei seguenti casi:

  • pensioni anticipate e pensioni per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio;
  • pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi;
  • pensione anticipata flessibile;
  • pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
  • pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui la domanda di riscatto di periodi sia presentata al momento del pensionamento quando ricorrono le condizioni per la mancata applicazione delle nuove aliquote di rendimento, l’onere di riscatto è determinato utilizzando la precedente tabella A allegata alla legge n. 965/1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16/1986 (per CPUG).

Decorrenza della pensione anticipata

La Legge di Bilancio 2024, introduce novità anche per quel che riguarda la decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.

Nello specifico, per i lavoratori e le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, la pensione viene erogata trascorsi:

  • 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se vengono maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • 4 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2025;
  • 5 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2026;
  • 7 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • 9 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2028.

I nuovi periodi di decorrenza non si applicano per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 78/2024.

INPS - Circolare n. 78 del 3 luglio 2024
Pensione degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG.

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