Devono essere soggette a tassazione separata le somme da restituire ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000, versate a titolo di riscatto della laurea ai fini della buonuscita e dedotte dal reddito negli anni precedenti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello del 7 marzo 2024
I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita da restituire ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 devono essere assoggettati a tassazione separata.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello del 7 marzo 2024.
I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
Dato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti si applica la previsione all’articolo 17,comma 1, lett. n-bis) del TUIR.
Riscatto della laurea: tassazione separata per i contributi versati per la buonuscita e dedotti dal reddito
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 62, pubblicata il 7 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al riscatto della laurea.
Nello specifico, in relazione al trattamento fiscale delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea e dedotte dal reddito complessivo nei periodi d’imposta precedenti.
L’Agenzia precisa che i contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita da restituire ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 devono essere assoggettati a tassazione separata.
Per il personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai fini del riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 1368 del 1965, per cui il dipendente ha la possibilità di chiedere il riscatto dei periodi indicati all’articolo 1, tra i quali anche quelli di studio universitario, attraverso trattenute nella busta paga mensile.
Nei confronti del personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Ebbene, nel caso illustrato dal richiedente, anche il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000 ha chiesto il riscatto della laurea e pertanto sono state effettuate le relative trattenute in busta paga.
Da qui la richiesta di chiarimento in merito al regime fiscale da applicare, dato che in base a tali norme, la possibilità di richiedere il riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita non spetta al personale in servizio e in quiescenza in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000.
Riscatto della laurea: per i dipendenti assunti dopo il 2000 la restituzione dei contributi è soggetta a tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ricorda che ai fini della deducibilità fiscale degli oneri sostenuti il TUIR (articolo 10, comma 1, lett. e)) permette la deduzione dal reddito complessivo dei i contributi previdenziali ed assistenziali sia obbligatori sia facoltativi.
Come chiarito anche nella risoluzione n. 298/E/2002, dal 1° gennaio 2001, tra i contributi versati facoltativamente rientrano appunto anche quelli versati per:
- il riscatto degli anni di laurea;
- la prosecuzione volontaria;
- la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi.
Pertanto, i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
Dopo tale premessa, l’Agenzia evidenzia che l’articolo 17, comma 1, lett. n-bis) del TUIR prevede che l’imposta sul reddito debba essere applicata separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
Di conseguenza, dato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che si intende provvedere alla restituzione nei confronti di dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (quindi non beneficiari del regime in questione), tali somme oggetto di restituzione devono essere assoggettate a tassazione separata.
Da ultimo, l’Agenzia precisa che per i redditi non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha la possibilità di non avvalersi della tassazione separata, utilizzando l’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
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