Modello RED INPS: come funziona e chi deve inviarlo

Francesco Rodorigo - Pensioni

Come funziona il modello RED per la verifica della situazione reddituale dei pensionati e chi deve presentarlo? La guida con le istruzioni, novità e modalità trasmissione all'INPS

Modello RED INPS: come funziona e chi deve inviarlo

Il Modello RED INPS è la dichiarazione dei redditi per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito ed è utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Quali sono i soggetti obbligati, gli esclusi e le istruzioni per la trasmissione all’Istituto?

La dichiarazione può essere inviata telematicamente tramite i canali INPS oppure usufruendo dei servizi dei CAF.

A partire dalla campagna RED ordinaria 2024 e dalla campagna RED solleciti 2023 sarà disponibile il modello precompilato.

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Modello RED: cos’è e a cosa serve

I pensionati e le pensionate che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito sono tenuti a presentare ogni anno il Modello RED INPS.

Questi, infatti, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi nel caso in cui non abbiano presentato il Modello 730 o Redditi PF.

Si tratta della dichiarazione della situazione reddituale che permette all’Istituto di verificare e accertare il diritto e l’importo della prestazione ai fini del mantenimento del beneficio.

Di seguito l’elenco delle prestazioni reddituali collegate al reddito per cui l’INPS effettua la verifica, come specificato dall’Istituto nella circolare n. 195 del 2015:

  • Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i.
  • Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
  • Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
  • Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.
  • Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
  • Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.
  • Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.
  • Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.
  • Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.
  • Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.
  • Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Somma aggiuntiva - cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.

I pensionati e le pensionate che ricevono le prestazioni elencate son obbligati ad inviare il Modello RED, in caso di mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Modello RED: chi deve inviarlo e chi è escluso

Come anticipato, sono obbligati a inviare il Modello RED i titolari di pensioni o di altre prestazioni legate al reddito che non hanno presentato il Modello 730 o Redditi PF.

Si tratta di tutti coloro che appartengono ad una delle seguenti situazioni reddituali:

  • Variazione reddituale rispetto all’anno precedente, anche se pari a zero, non precedentemente dichiarata all’Agenzia delle Entrate come ad esempio nei casi di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF;
  • Ricezione di una “comunicazione di sollecito” dall’INPS poiché il soggetto ha omesso di dichiarare la propria situazione reddituale e/o quella di familiari con redditi collegati alla prestazione;
  • Soggetti in situazioni reddituali “brevi”, cioè relative a dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia. La dichiarazione di decesso breve si può presentare solo se la morte è avvenuta prima dell’anno reddito richiesto, in caso contrario i soggetti autorizzati a comunicare per conto del deceduto devono inviare una dichiarazione normale;
  • Dichiarazioni brevi “NO RED”, prevista per i soggetti che non sono titolari della prestazione e che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno il coniuge e/o un familiare, che ha dichiarato all’Agenzia i redditi tramite la procedura regolare;
  • redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa, cioè redditi che devono essere comunque dichiarati all’INPS in quanto non vi è una completa sovrapposizione tra i dati contenuti nel Casellario Pensioni e gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa, pensioni estere dirette e pensioni estere ai superstiti, prestazioni di infortunio sul lavoro e relativi arretrati, reddito dal lavoro autonomo.

Non sono tenuti a presentare all’INPS il Modello RED i pensionati che:

  • hanno comunicato interamente i propri redditi e, dove previsto quelli dei loro familiari, tramite la dichiarazione dei redditi (Redditi PF o Modello 730) all’Agenzia delle Entrate;
  • non hanno subito alcuna variazione reddituale nell’ultimo anno;
  • dispongono solamente di redditi da pensione, rimasti invariati rispetto all’anno precedente.

In caso di mancanza di variazioni di reddito significative, i pensionati possono dichiararlo utilizzando il servizio online “RED semplificato.

In linea generale, il modello va trasmesso nell’eventualità di informazioni non dichiarate per qualunque motivo, oppure dichiarate tramite modalità diverse dai Modelli 730 e Redditi PF.

Modello RED: la dichiarazione precompilata

Come annunciato lo scorso dicembre (messaggio n. 4668/2023), con l’obiettivo di semplificare la dichiarazione reddituale e massimizzare il grado di aggiornamento e completezza dei dati utili alla verifica della situazione reddituale, l’INPS ha rilasciato il nuovo Modello RED precompilato.

Il servizio mostra all’utente i dati reddituali e patrimoniali presenti negli archivi dell’Istituto, in particolare i redditi rilevanti del titolare delle prestazioni collegate al reddito in godimento.

Previa autenticazione con SPID, CIE o CNS sul sito INPS, gli interessati potranno scegliere la modalità precompilata di dichiarazione per comunicare i propri redditi che rilevano sulle prestazioni di cui beneficiano. Il sistema consentirà di confermare, modificare e integrare il set di dati precompilati.

Il nuovo modello precompilato è disponibile, in via sperimentale, a partire dalla campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e dalla campagna RED solleciti 2023 (anno reddito 2022).

Modello RED: come si invia all’INPS

La dichiarazione della situazione reddituale deve essere trasmessa all’INPS. Per farlo è possibile utilizzare il servizio online dedicato, accedendo all’area riservata del sito dell’Istituto tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, per presentare il Modello RED è possibile usufruire dei servizi messi a disposizione da:

  • contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l’INPS;
  • strutture territoriali INPS.

In caso di mancata dichiarazione, l’INPS procede alla sospensione delle prestazioni erogate all’interessato per 60 giorni. Se la dichiarazione non viene presentata entro tale limite le prestazioni saranno sospese definitivamente.

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