Quando può essere impugnato l'atto di presa in carico delle somme accertate?

Con l’Ordinanza n. 6589/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto di presa in carico successivo ad un accertamento esecutivo sarebbe impugnabile allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Qualora, invece, l’avviso di preso in carico sia stato preceduto da un’altra comunicazione sull’esistenza dell’atto tributario, ad esempio l’atto di rideterminazione delle somme o un avviso di intimazione, lo stesso non è più autonomamente impugnabile perché svolge una mera funzione comunicativa.
La di presa in carico delle somme accertate è impugnabile senza la notifica dell’atto presupposto
La posizione è stata chiarita nell’ambito del giudizio instaurato a seguito della notifica al ricorrente dell’atto di presa in carico notificato dall’Agenzia delle entrate Riscossione, accolto dalla CTP in quanto l’atto era stato notificato mediante poste private.
A seguito di appello, la CTR accoglieva le doglianze proposte dall’Ufficio erariale osservando che la nullità della notifica mediante poste private era stata sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè dall’avvenuta conoscenza dell’avviso da parte del destinatario che l’aveva impugnato.
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul tema oggetto di interesse, ossia che la CTR non si era pronunziata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso contro l’avviso di presa in carico, in quanto quell’atto non rientra tra gli atti impugnabili.
Il collegio di legittimità ha richiamato l’art. 8, comma 12, del DL n. 16/2012 conv. con legge n. 44/2012, che ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamento notificato.
Tale disposizione ha previsto che l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Né l’intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall’avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall’Ufficio preposto all’accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Secondo la Corte, l’avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Gli orientamenti in merito all’impugnabilità e il parere della Corte
Quanto alla sua impugnabilità, gli opposti orientamenti sono due.
Il primo, che nega l’impugnabilità dell’avviso, fa leva sul fatto che l’avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992. La tesi opposta ritiene invece che l’avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile, perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento.
Delle due la Corte ha optato per la tesi intermedia: l’atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto e nell’ipotesi di vizi propri.
Si è così affermato che, in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori.
Non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della già menzionata natura, sebbene promananti dall’amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. (così anche Cass. n. 21254 del 2023).
Dando continuità a tale orientamento la Corte ha confermato che l’atto di presa in carico sarebbe impugnabile allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché l’avviso di presa in carico era stato preceduto da un avviso di intimazione, notificato alla società opposta, essendo questa decaduta dal beneficio della rateazione di quanto dovuto in base ad accordo conciliativo stipulato con l’Agenzia delle Entrate, poi impugnato.
Pertanto, l’avviso di preso in carico in oggetto svolge una mera funzione comunicativa e non è autonomamente impugnabile.
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