Modello 730/2022, INPS sostituto d'imposta per i percettori di pensioni, Naspi, ma non solo. A spiegare quando è l'Istituto a gestire rimborsi e conguagli a debito di cui al modello 730/4 è il messaggio n. 2499 del 21 giugno 2022.
Modello 730/2022, INPS sostituto d’imposta anche per l’anno in corso in favore dei percettori di prestazioni imponibili erogate dall’Istituto.
Dalle pensioni alla Naspi, a fare il punto di quando è l’INPS a prestare assistenza fiscale nei confronti del dichiarante è il messaggio n. 2499 del 21 giugno 2022.
Non basta infatti aver percepito una Certificazione Unica da parte dell’INPS affinché l’Istituto possa occuparsi della gestione delle risultanze contabili del modello 730/4, ma bisogna considerare in primo luogo la natura delle somme erogate e, non da ultimo, l’eventuale data di cessazione dei pagamenti.
Tra le indicazioni fornite, l’INPS ricorda inoltre che i contribuenti muniti di SPID, CIE o CNS potranno consultare l’esito del modello 730/2022, se a debito o a credito, accedendo all’apposito servizio dedicato all’Assistenza fiscale disponibile sul proprio portale.
Tramite lo stesso servizio, dal 15 luglio 2022 sarà possibile per i contribuenti con sostituto d’imposta INPS richiedere l’annullamento o la riduzione della seconda rata di acconto IRPEF o cedolare secca, entro la scadenza del 10 ottobre.
Modello 730/2022 con sostituto d’imposta INPS: quando è possibile? Le istruzioni
L’INPS gestirà rimborsi e conguagli a debito relativi al modello 730/2022 per i propri sostituiti, nei tempi previsti per la generalità delle operazioni successive all’invio della dichiarazione dei redditi.
A fornire le istruzioni è il messaggio n. 2499 del 21 giugno 2022, il quale specifica che l’INPS potrà essere indicato come sostituto d’imposta, e conseguentemente prestare assistenza fiscale al contribuente, solo nei casi in cui nell’anno di riferimento sussiste un “rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante”.
Quali sono quindi le casistiche da considerare?
Come ben chiarito dal messaggio odierno, l’INPS può gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se nel 2022 il dichiarante risulta percettore di una prestazione imponibile IRPEF, come ad esempio una pensione di vecchiaia, reversibilità o la Naspi.
Al contrario, l’INPS non potrà rivestire il ruolo di sostituto d’imposta nei seguenti casi:
- erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare);
- prestazione erogata cessata prima del 1° aprile 2022.
- Messaggio INPS numero 2499 del 21 giugno 2022
- Assistenza fiscale 2022. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Modello 730/2022 con sostituto d’imposta INPS anche per i giornalisti ex INPGI
Come già anticipato dal comunicato stampa pubblicato l’11 maggio scorso, l’INPS diventa sostituto d’imposta anche dei giornalisti iscritti all’INPGI titolari di pensioni o trattamenti di disoccupazione o cassa integrazione.
Per effetto del passaggio all’INPS delle funzioni previdenziali sostitutive dell’AGO per i giornalisti dipendenti, a partire dalla dichiarazione 730/2022 i contribuenti iscritti all’INPGI 1 titolari di prestazioni pensionistiche o di altre indennità avranno come sostituto d’imposta l’Istituto, anche in caso di invio della dichiarazione dei redditi prima di luglio.
Se sarà indicato l’INPGI come sostituto d’imposta, la dichiarazione verrà respinta e il contribuente dovrà presentare un modello 730 integrativo di tipo 2) inserendo l’INPS come nuovo sostituto d’imposta.
Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia invece nulla.
Modello 730/2022, online sul sito INPS l’importo dei conguagli: rimborso e debito con SPID, CIE o CNS
Ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2022 con sostituto d’imposta INPS potranno visualizzare online il risultato contabile della dichiarazione dei redditi.
Il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile con SPID, CIE o CNS, consente di consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Il risultato contabile del modello 730/2022 sarà rappresentato con un singolo importo, a debito o a credito, generato dalla somma di imposte dovute e crediti spettanti dal dichiarante e dal coniuge, in caso di dichiarazione congiunta.
Si tratta del dato indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Modello 730/2022, richiesta di riduzione o annullamento seconda rata acconto entro il 15 luglio
In chiusura, il messaggio INPS ricorda che sempre dal servizio online di cui sopra, a partire dal 15 luglio 2022 sarà possibile richiedere l’annullamento o la variazione della seconda rata di acconto di IRPEF o cedolare secca. La scadenza da rispettare è quella del 10 ottobre 2022.
La richiesta del contribuente potrà essere soddisfatta nel rispetto dei tempi di predisposizione dei flussi di pagamento del mese di novembre. In caso di richieste pervenute successivamente, a novembre sarà applicato il conguaglio in misura integrale, per poi essere restituito in quota parte nel mese successivo.
Infine, ai fini della rateizzazione delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’INPS evidenzia che solo in caso di risultanze contabili del modello 730/2022 ricevute entro il mese di giugno sarà possibile garantire l’applicazione delle rate prescelte dal contribuente.
Nelle ipotesi di impossibilità a completare i conguagli a debito, ad esempio in caso di incapienza o cessazione della prestazione, l’INPS invierà un’apposita comunicazione al contribuente con l’invito a provvedere autonomamente al versamento degli importi arretrati.
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