Legge 104, detrazioni per le ristrutturazioni edilizie escluse nel caso di lavori finalizzati alla riduzione dei rumori e alla tinteggiatura delle pareti, anche se necessari per agevolare l'autonomia di un soggetto affetto da autismo. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 147 del 26 maggio 2020, conferma i requisiti stringenti per l'accesso al bonus.
Nessuna detrazione sui lavori di ristrutturazione finalizzati alla rimozione dei rumori, anche se necessari per migliorare l’autonomia di un soggetto autistico portatore di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 147 del 26 maggio 2020 fissa paletti chiari e stringenti per l’accesso al bonus ristrutturazioni per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche.
Non sono detraibili al 50% i lavori sostenuti per ridurre i rumori, come il cambio del soffione di una doccia, così come la tinteggiatura delle pareti, necessaria per adeguare l’immobile alle esigenze del titolare di handicap grave.
Una risposta fornita sulla base dell’analisi della normativa relativa al bonus ristrutturazioni riconosciuto ai soggetti titolari di handicap ai sensi della Legge 104, che evidenzia però quanto la norma sia spesso lontana dalla realtà.
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Legge 104, stretta sulle detrazioni per le ristrutturazioni: i chiarimenti delle Entrate
A chiedere chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del bonus ristrutturazioni è il genitore di un soggetto affetto da autismo, portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104, articolo 3 comma 3.
Aderendo ad un progetto avviato a livello locale, è stato strutturato un progetto di lavori, avvallato da Consulenza tecnica, necessari per migliorare l’autonomia in ambito domestico del figlio.
I lavori di ristrutturazione necessari per consentire al figlio titolare di handicap grave ai sensi della Legge 104 consistono nella riduzione dei rumori derivanti dallo scarico del WC, l’adeguamento del getto del soffione della doccia, la colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e nell’istallazione del regolatore della temperatura dell’acqua.
Nelle fatture rilasciate dalla ditta che ha effettuato i lavori viene riportata la sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche”, che in questo caso sono sensoriali più che fisiche.
La richiesta di chiarimenti riguarda la possibilità o meno di accedere al bonus ristrutturazioni del 50% sulla quota di spesa scoperta dal contributo della ASL, come previsto dallo specifico progetto avviato nel Comune di residenza.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è però netta: i lavori effettuati non rientrano nel novero di quelli detraibili, in quanto non rispettano i requisiti tecnici richiesti per il bonus ristrutturazioni riconosciuto per le spese finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 147 del 27 maggio 2020
- Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Legge 104, requisiti stringenti per il bonus ristrutturazioni del 50%
L’articolo 16-bis del TUIR disciplina le regole per l’accesso al bonus ristrutturazioni per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, stabilendo al comma 1, lettera e) la detrazione del 50% è riconosciuta per le spese sostenute ai fini della:
“eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992.”
I requisiti tecnici sono stabiliti dalla legge n. 236/1989, il riferimento normativo necessario per individuare quali spese sono ammesse al bonus ristrutturazioni del 50%.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di lavori che possono essere effettuati sia su parti comuni di condomini che in edifici singoli, come:
“la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).”
Non vi rientrano, invece, le spese sostenute dal contribuente istante, per le quali non è possibile accedere allo specifico bonus ristrutturazioni per la rimozione delle barriere architettoniche, così come alla più generale detrazione fiscale del 50%, riconosciuta esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria.
L’ostacolo è rappresentato innanzitutto dalla mancata indicazione dettagliata, all’interno della fattura rilasciata dalla ditta, della tipologia di lavori sostenuti; in ogni caso, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate sembra far trasparire la chiusura netta alla possibilità di accedere al bonus per i lavori sostenuti in favore di un soggetto autistico con disabilità grave ai sensi della Legge 104.
Un’interpretazione della norma che appare eccessivamente letterale, nonché evidentemente penalizzante per chi intende migliorare le condizioni di vita di soggetti con disabilità sensoriali, come appunto l’autismo.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legge 104, stretta sulle detrazioni per le ristrutturazioni: i chiarimenti delle Entrate