Arrivano le istruzioni INPS sulla nuova indennità di discontinuità, la prestazione in favore dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Nella circolare dell'istituto i dettagli sui requisiti, le modalità di domanda, la durata del trattamento e il calcolo dell'importo
L’indennità di discontinuità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, la nuova prestazione riconosciuta per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa, è in vigore dal 1 ° gennaio.
Dopo le prime istruzioni relative alla presentazione della domanda per il periodi di competenza 2023, l’INPS fornisce tutte le indicazioni necessarie per ottenere l’indennità dal 2024.
Nella circolare pubblicata il 3 gennaio, l’Istituto fa il punto sulla misura, dai beneficiari ai requisiti di accesso, fino al calcolo dell’importo e alla durata della prestazione.
Nel documento anche tutte le istruzioni per la presentazione della domanda, che va inviata entro la scadenza fissata al 30 marzo di ogni anno.
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: requisiti e domanda, le istruzioni INPS
L’INPS con la circolare n. 2, pubblicata il 3 gennaio 2024, fornisce tutte le istruzioni operative in metto all’indennità di discontinuità, la nuova prestazione in favore dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo erogata per i periodi di inattività e in vigore dal 1° gennaio.
Le prime indicazioni sono arrivate lo scorso dicembre, quando l’INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione della domanda relativa all’anno di competenza 2023.
Gli interessati hanno avuto tempo fino al 15 dicembre per presentarla e ricevere il sostegno.
Con la nuova circolare, l’Istituto illustra la disciplina generale dello strumento, dai beneficiari, ai requisiti fino alla modalità di calcolo e di presentazione delle domande.
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: beneficiari e requisiti necessari
L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997, cioè:
- che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo, individuati dal decreto del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2023:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- intermittenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell’indennità di disponibilità.
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Per i dettagli sui requisiti di rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 2/2024.
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: durata calcolo e importo della prestazione
Per quanto riguarda la durata della prestazione, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).
L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Pertanto, non si possono considerare utili le giornate indennizzate con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la NASpI anticipata e la cassa integrazione.
L’Istituto nella circolare fornisce anche un esempio di calcolo della durata dell’indennità di discontinuità.
L’indennità è erogata in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità previste. In ogni caso, l’importo giornaliero non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: modalità e scadenza per la domanda
Per poter ricevere l’indennità di discontinuità, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo in possesso dei requisiti previsti devono inviare l’apposita domanda all’INPS.
Possono farlo esclusivamente in modalità telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione. La richiesta sarà disponibile dal 15 gennaio 2024 e si potrà trasmettere direttamente dal sito dell’INPS, accedendo all’apposita sezione tramite il seguente percorso:
““Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.”
Una volta effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa è possibile richiedere l’indennità tramite i Patronati oppure tramite il Contact Center multicanale, chiamando:
- il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito);
- il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La richiesta deve essere inviata entro la scadenza fissata per il 30 marzo di ogni anno o il primo giorno utile non festivo successivo.
I beneficiari dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo per mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Tali iniziative possono essere finanziate anche tramite il Programma GOL e gli altri programmi di politica attiva.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 2/2024.
- INPS - Circolare n. 2 del 3 gennaio 2024
- Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Variazioni al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: requisiti, domanda e importo. Le istruzioni INPS