IVA e-commerce, il MEF rende noto che il decreto del 12 luglio 2021 per disciplinare la riscossione degli aderenti ai nuovi regimi OSS e IOSS è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I soggetti possono identificarsi in un solo Stato membro, dichiarando e versando l’IVA in quello Stato.
IVA e-commerce, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per regolamentare le modalità di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti che aderiscono ai regimi OSS e IOSS è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo rende noto il MEF, con la notizia pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze il 13 luglio 2021.
In nuovi regimi sostituiscono il regime MOSS non UE e il regime MOSS UE.
I soggetti che applicano i regimi i nuovi regimi speciali possono identificarsi in un solo Stato membro, dichiarando e versando l’IVA in quello Stato.
Il nuovo decreto estende quindi le regole del precedente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2015.
IVA e-commerce, il decreto MEF per i regimi OSS e IOSS
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 luglio 2021 vengono disciplinati i nuovi regimi speciali IVA degli e-commerce.
- MEF - Decreto del 12 luglio 2021
- Modificazioni al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015.
Nello specifico, vengono disciplinate le modalità di riscossione e ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi:
- One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE): per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni fino a 150 euro;
- Import One Stop Shop (IOSS): per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali e soggette all’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di consumo.
Tali regimi sono stati introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, recepite nell’ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.
Le regole sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio scorso e, per i primi 12 giorni del mese, l’Agenzia delle Entrate ha aperto un confronto con gli operatori coinvolti sulle novità e i potenziali vantaggi per soggetti residenti e non residenti.
I nuovi regimi vanno a sostituire i regimi speciali MOSS, non-UE e UE, ai quali potevano aderire i soggetti che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi IVA.
IVA e-commerce, cosa prevede il decreto MEF
Il decreto del 12 luglio, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, prevede che si applichino le disposizioni sull’IVA anche a diversi soggetti.
Nello specifico sono interessate le seguenti categorie di contribuenti soggetti passivi che prestano servizi B2C diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (TTE):
- soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni nazionali di beni verso soggetti non passivi IVA;
- soggetti che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
Tali soggetti possono identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’IVA nello Stato in questione, utilizzando i nuovi regimi speciali.
Di conseguenza, è sorta la necessità di estendere le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 aprile 2015 per la riscossione e ripartizione dell’IVA anche ai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS.
L’estensione è prevista dall’articolo 1 del decreto MEF in fase di pubblicazione. L’entrata in vigore è prevista il giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
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