IVA auto disabili, si deve applicare l'aliquota ridotta al 4 per cento anche se la documentazione viene prodotta in data successiva all'acquisto. Il venditore dovrà applicare l'aliquota ordinaria e poi provvedere all'emissione della nota di variazione in diminuzione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 466 del 7 luglio 2021.
IVA auto disabili, la corretta aliquota da applicare è quella del 4 per cento, anche se la documentazione che certifica la disabilità è successiva alla data dell’acquisto.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 466 del 7 luglio 2021.
Il venditore dovrà provvedere all’emissione di una nota di variazione in diminuzione.
La data di emissione di tale nota determina anche la procedura per ottenere la detrazione IRPEF del 19 per cento e l’inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi.
IVA auto disabili, al 4 per cento anche con documentazione successiva all’acquisto
L’IVA per l’acquisto delle auto per persone con disabilità è l’oggetto della risposta all’interpello numero 466 del 7 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 466 del 7 luglio 2021
- IVA agevolata disabili - nota di variazione in diminuzione.
Il chiarimento prende spunto, come di consueto, dalla situazione presentata dall’istante, genitore di un ragazzo con disabilità psichica attestata tramite documentazione prodotta successivamente all’acquisto del veicolo.
Il contribuente, nello specifico, chiede indicazioni in relazione a quattro aspetti:
- se può usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento nonostante la fattura di vendita del veicolo sia stata emessa prima della richiesta di visita medica alla commissione medica integrata INPS, con l’emissione di una nota di credito e il rimborso delle imposte pagate;
- se può recuperare gli importi relativi a atti di trascrizione sui passaggi di proprietà e imposta di bollo;
- se la detrazione IRPEF del 19 per cento dell’importo pagato deve includere l’IVA e in che modo debba essere indicato nel modello 730/2021, dal momento che sono presenti una fattura di vendita relativa al 2020 e una nota di credito 2021;
- se, nel caso in cui non debba essere emessa la nota di variazione in diminuzione, la detrazione IRPEF del 19 per cento debba essere calcolata sul prezzo comprensivo di IVA o al netto dell’imposta.
Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente ha diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento dell’IVA.
Il numero 31, tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, infatti prevede il regime scontato in caso di acquisto di auto da parte di persone con disabilità o di loro familiari.
La Legge di Bilancio 2001, all’articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000, ha incluso tra i soggetti che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata al 4 per cento anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da determinare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 46 del 2001, che riporta la documentazione da produrre per poter fruire dell’agevolazione.
Le certificazioni indicate devono essere mostrate al concessionario al momento dell’acquisto.
Tuttavia, nel caso in cui tali documenti non siano ancora a disposizione del contribuente, il venditore può correttamente emettere la fattura di acquisto con l’applicazione del regime ordinario dell’IVA.
Se la documentazione riconosce la disabilità a partire da una data precedente all’acquisto, il contribuente può richiedere al venditore l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del decreto IVA.
IVA auto disabili, come inserire la detrazione nel modello dei redditi 2021
Assodato che l’istante secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate ha diritto all’agevolazione, allo stesso spetta una detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa e fino ad un massimo di 18.075,99 euro.
Tale spesa deve essere comprensiva di IVA e si può usufruire dello sconto per l’intero periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o in quattro quote annuali dello stesso importo.
Il corretto inserimento della detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 dipende dalla data di emissione della nota di variazione in diminuzione.
Nello specifico possono verificarsi due diverse situazioni:
- la nota di variazione venga emessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- la nota di variazione sia emessa dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel primo caso si deve indicare la detrazione nel quadro E, al rigo E4, considerando l’aliquota del 4 per cento.
Nel secondo caso, invece, si dovrà inserire l’importo comprensivo di IVA al 22 per cento ma sarà necessario poi restituire la parte di detrazione non spettante.
In tal caso, infatti, dovrà essere presentato il modello 730/2021 integrativo per non incorrere nella sanzione da 250 a 2.000 euro, prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate si esprime anche sull’imposta di bollo e su quella di trascrizione.
Il documento di prassi sottolinea che:
“Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alle agevolazioni in materia di imposta bollo auto ed imposta di trascrizione, non può essere fornita risposta, atteso che entrambe le imposte esulano dalla competenza della Scrivente. In particolare l’imposta di bollo disciplinata dal d.P.R n. 39 del 1956 è di competenza delle Regioni mentre l’imposta provinciale di trascrizione prevista dall’art. 56 del d.Lgs n.446 del 1998 rientra nella competenza delle Province.”
Su tali aspetti dovranno essere richiesti chiarimenti a Regioni e Province.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA auto disabili, al 4 per cento anche con documentazione successiva all’acquisto