ISA, nuova denominazione del codice tributo da indicare nel modello F24 per l'integrazione dell'IVA, al fine di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio livello di affidabilità fiscale. Le novità nella risoluzione n. 48/E del 10 maggio 2019.
ISA, nuova denominazione del codice tributo per l’integrazione IVA con modello F24.
Ad annunciare la modifica è la risoluzione n. 48/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019.
L’aggiornamento del codice tributo 6494 relativo agli studi di settore si è reso necessario ai fini dell’avvio dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.
Ai fini di migliorare il proprio livello di affidabilità fiscale e per accedere al regime premiale regolamentato dal provvedimento pubblicato dalla stessa Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019, i contribuenti ai quali si applicano i nuovi ISA potranno indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori elementi positivi, non risultanti dalle scritture contabili e rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Gli ulteriori componenti positivi dichiarati incideranno anche sulla determinazione dell’IRAP così come del volume d’affari e dell’IVA, che dovrà essere versata mediante modello F24 e con il codice tributo 6494, già utilizzato per l’applicazione degli studi di settore e che ora cambia denominazione per adattarsi si nuovi ISA.
ISA, codice tributo 6494 per l’integrazione IVA
La pubblicazione della risoluzione n. 48/E del 10 maggio 2019 si è resa necessaria ai fini dell’adeguamento di denominazione del codice tributo 6494 già utilizzato per il versamento integrativo IVA ai fini dell’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
Il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’integrazione IVA relativa all’applicazione degli ISA resta lo stesso ma cambia denominazione.
Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in oggetto (allegata alla fine del paragrafo),
“per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il suddetto codice tributo “6494”, come di seguito ridenominato:
- “6494” denominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.”
Per migliorare la propria pagella e per raggiungere il punteggio che consente di accedere al regime premiale previsto dai nuovi ISA, i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale potranno dichiarare elementi non risultanti dalle scritture contabili e versare le relative imposte senza l’applicazione di sanzioni.
Come esplicitato dalle Entrate, e secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, la dichiarazione relative alle ulteriori imposte dovute non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con la facoltà di pagamento rateale (salde e acconto).
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 48/E del 10 maggio 2019
- Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
ISA, calcolo dell’integrazione IVA con aliquota media
Ai fini IVA, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Sono queste le indicazioni contenute nella risoluzione n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’integrazione dell’IVA dovuta ai fini dell’applicazione degli ISA.
Codice tributo 6494, come compilare il modello F24
Tenuto conto delle premesse di cui sopra, per effettuare il versamento integrativo dell’IVA con modello F24 dovuto ai fini dell’adeguamento del volume d’affari in seguito all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il codice tributo 6494 dovrà essere indicato:
- nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”;
- come “anno di riferimento” bisognerà indicare l’anno d’imposta per il quale si effettua l’integrazione, espresso nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
In chiusura, l’Agenzia delle Entrate specifica che il codice tributo 6494 continuerà ad essere utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA, cambia il codice tributo per l’integrazione IVA