Abolizione IRAP dal 1° gennaio 2022 anche per le imprese familiari e le aziende coniugali. Per i soggetti esclusi dal pagamento dell'imposta vengono inoltre meno gli adempimenti dichiarativi e gli obblighi documentali collegati. A fare il punto delle novità è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2022.
IRAP 2022, l’abolizione prevista dalla Legge di Bilancio si applica anche alle imprese familiari e alle aziende coniugali diverse dalle società che esercitano attività commerciale.
È questo uno degli aspetti indicati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2022, contenente i primi chiarimenti sulla riforma prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Accanto alle novità in materia di IRPEF, è l’IRAP una delle protagoniste del primo tassello del piano di revisione delle imposte sui redditi.
L’abolizione, che comporta il venir meno degli obblighi dichiarativi in materia di imposta sulle attività produttive, si applica alle persone fisiche che esercitano attività commerciali, titolari di reddito d’impresa, e agli esercenti arti e professioni.
Nella prima categoria di soggetti esclusi dall’IRAP vi rientrano anche le imprese familiari e le aziende coniugali.
IRAP 2022, abolizione anche per imprese familiari e aziende coniugali
È l’articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2022 a delineare il profilo dei soggetti beneficiare dell’esclusione dall’applicazione dell’IRAP.
Come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4, pubblicata il 18 febbraio, l’abolizione si applica ai seguenti soggetti:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nella prima categoria rientrano anche le persone fisiche esercenti imprese commerciali, secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 1 del TUIR:
“per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.”
Un chiarimento fornito alla luce del combinato disposto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e delle norme specifiche previste dal TUIR, che consentono quindi di ammettere tra i soggetti beneficiari dell’abolizione dell’IRAP anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Imprese familiari e aziende coniugali non societarie senza IRAP dal 1° gennaio 2022
Nell’impresa familiare si considera imprenditore unicamente il titolare, trattandosi di attività di natura individuale e non collettiva. Il titolare esercita l’attività d’impresa assumendo in proprio diritti, obbligazioni e responsabilità.
L’Agenzia delle Entrate richiama a quanto evidenziato nella risoluzione n. 176/E/2008 e ai chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello n. 195 del 18 marzo 2021, che ribadisce come:
“l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.”
Trattandosi quindi di un’impresa individuale, anche l’attività familiare rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’IRAP dal 1° gennaio 2022.
Stessa considerazione è espressa dall’Agenzia delle Entrate per le aziende coniugali, ma solo se non gestite in forma societaria.
IRAP 2022, nessun abolizione per le società tra professionisti
L’esclusione dall’IRAP prevista dalla Legge di Bilancio 2022 si applica esclusivamente alle persone fisiche individuate dall’articolo 53, comma 1 del TUIR.
Per quel che riguarda i professionisti, l’abolizione riguarda quindi le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, mentre resta assoggettata alla disciplina dell’IRAP l’esercizio dell’attività in forma associata.
Si tratta nello specifico dei soggetti che producono redditi in forma associata secondo quanto previsto dalla lettera c, comma 3, articolo 5 del TUIR, ossia le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche, equiparate a società semplici.
Abolizione IRAP 2022, via gli obblighi dichiarativi
È quindi chiaramente circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione dell’abolizione dell’IRAP prevista dalla Legge di Bilancio 2022.
In merito agli aspetti operativi dell’esclusione dall’imposta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2022 evidenzia il parallelo venir meno degli “obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.”
Per i titolari di partita IVA beneficiari, ivi comprese imprese familiari e attività coniugali non gestite in forma societaria, dal 1° gennaio 2022 vengono quindi meno gli obblighi dichiarativi in materia di IRAP, così come il versamento dell’acconto e del saldo, e gli obblighi documentali e contabili.
Una semplificazione che tuttavia non tocca il periodo d’imposta 2021 e lo scadenzario degli adempimenti previsti per l’anno in corso.
Resta quindi dovuto il versamento del saldo IRAP per l’anno d’imposta 2021 e, in parallelo, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 novembre 2022.
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