Il 16 dicembre sarà l'ultimo giorno per versare il saldo IMU 2024 anche per i terreni agricoli. Quali sono i casi in cui l'imposta deve essere pagata? E quali quelli in cui si è esenti? Istruzioni e regole da seguire
Con l’avvicinarsi del 16 dicembre, anche i possessori di terreni agricoli sono chiamati a versare il saldo IMU 2024.
Tuttavia esistono specifici casi in cui i contribuenti, seppur in possesso di tale tipologia di beni immobili, non sono tenuti a pagare l’imposta municipale propria.
Vediamo quindi quali sono i casi di esonero e, in generale, le istruzioni da seguire per i possessori di terreni agricoli
IMU terreni agricoli 2024, chi paga e chi è esente?
L’imposta municipale propria (IMU) deve essere versata anche nel caso di possesso di terreni agricoli.
Il presupposto che sta alla base del pagamento dell’IMU infatti è il possesso di fabbricati (con alcune eccezioni), aree fabbricabili e, per l’appunto, terreni agricoli.
In particolare, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta sono:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il locatario in caso di leasing;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
Invece, l’IMU agricola 2024 non deve essere versata per i terreni:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Si sottolinea che, per quanto riguarda i comuni elencati all’interno dell’allegato A della circolare n. 9 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, bisogna prestare attenzione. Infatti, se accanto al nome del comune è indicata la sigla “PD” si tratta di un comune classificato come “parzialmente delimitato”.
Ciò significa che l’esenzione IMU si applica solo ad una parte del territorio comunale, di conseguenza chi pensa di poter beneficiare dell’esenzione deve verificare se il terreno in questione ricade nella delimitazione prevista.
Esenzione IMU 2024 per i terreni agricoli occupati
Dal 2023 anche per i terreni agricoli si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 759, lettera g-bis della legge n. 160/2019.
Infatti sono soggetti all’esenzione IMU i terreni agricoli che risultino non utilizzabili in seguito ad occupazione abusiva.
Nello specifico, sono esenti i terreni agricoli per cui sia stata presentata denuncia relativamente agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale. L’esenzione si applica anche per i casi in cui sia iniziata un’azione giudiziaria penale.
Tuttavia, per accedere a questa esenzione era necessario trasmettere richiesta in via esclusivamente telematica tramite la dichiarazione annuale IMU, che doveva essere inviata entro il 1° luglio.
Si sottolinea, infine, che l’esenzione IMU per i terreni agricoli occupati abusivamente si applica solo al periodo dell’anno in cui il terreno è risultato indisponibile.
Esenzione IMU 2024 per i terreni agricoli in caso di conduzione associata
La risoluzione n. 4/DF/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’esenzione IMU si applica anche nel caso di conduzione associata di terreni.
Nello specifico, il MEF ha spiegato che le forme contrattuali di conduzione associata come il contratto di rete agricolo e il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali permettono di applicare l’esenzione IMU come previsto dall’articolo 1, comma 758 della legge n.160/2019 in quanto i terreni sono comunque condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli individuati dalla norma.
L’esenzione si applica qualora vengano rispettati tutti i requisiti dei contratti sopracitati.
Esenzione IMU 2024 terreni agricoli: familiari coadiuvanti, soci di società e pensionati
Secondo l’articolo 78-bis del decreto legge n. 104/2020 l’esenzione IMU per i terreni agricoli si applica anche ai seguenti soggetti:
- soci di società di persone esercenti attività agricole che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- familiari coadiuvanti del coltivatore diretto;
- i pensionati che, pur continuando a svolgere attività agricole, mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola relativa ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali.
Per quanto riguarda i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, si specifica che questi ultimi devono appartenere allo stesso nucleo familiare e devono essere iscritti alla gestione assistenziale e previdenziale in qualità di coltivatori diretti.
Esenzione IMU 2024 per i terreni agricoli in caso di comproprietà
Nel caso in cui un terreno agricolo sia posseduto in regime di comproprietà, ai fini IMU esso è comunque considerato come area non fabbricabile come previsto dall’articolo 1, comma 741, lettera d della legge n.160/2019 anche se non tutti i comproprietari possiedono i requisiti previsti dalla norma.
Infatti la risoluzione n. 2/DF del MEF chiarisce che la considerazione dell’area come terreno agricolo ha carattere oggettivo e di conseguenza si estende a tutti i comproprietari, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo risulta oggettivamente incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio.
Calcolo IMU terreni agricoli 2024
Per quanto riguarda il calcolo dell’IMU nel caso dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
L’aliquota stabilita per legge è pari allo 0,76 per cento. A tal proposito si evidenzia che i singoli comuni hanno la facoltà di abbassare l’aliquota fino ad azzerarla o alzarla fino al massimo all’1,06 per cento.
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