C'è tempo fino al 16 dicembre per versare la seconda rata dell'IMU 2024. Chi è chiamato al pagamento e quali invece i casi di esenzione? Tutte le regole in vista della scadenza del saldo
IMU 2024, chi paga e quali sono le esenzioni previste?
Il 16 dicembre è fissata la scadenza del saldo della principale imposta sulla casa e, si ricorda, entro lo stesso termine è necessario versare anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.
Come di consueto, il pagamento non è dovuto per l’abitazione principale, ad eccezione di particolari categorie di immobili. Questa la regola principale per individuare chi sono i contribuenti obbligati al versamento dell’IMU 2024.
Non si tratta però l’unico esonero previsto. Soffermiamoci quindi di seguito sulle diverse casistiche, per individuare chi paga e chi no.
IMU 2024: chi paga? I soggetti obbligati, in vista della scadenza del saldo
L’IMU (imposta municipale propria) è l’imposta dovuta per il possesso di determinati immobili. Essa deve essere versata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Nello specifico i soggetti obbligati al versamento dell’IMU sono:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU non è mai dovuta dall’affittuario: sulla casa in locazione, è sempre il proprietario a dover versare l’imposta.
Si segnala inoltre che l’IMU non deve essere versata dall’occupante dell’immobile.
IMU 2024, presupposto e immobili per i quali si paga
Il presupposto alla base del pagamento dell’IMU è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In particolare, le categorie catastali sopracitate (A/1, A/8 e A/9), per le quali è obbligatorio il pagamento dell’IMU anche qualora siano abitazioni principali, indicano:
- A/1: abitazioni signorili di tipo signorile
- A/8: abitazioni in ville
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Si ricorda che la prima scadenza di quest’anno legata all’IMU era fissata per il 17 giugno. Il 16 dicembre è invece la data da segnare in calendario per il versamento del saldo.
IMU 2024: esenzione per l’abitazione principale
L’’IMU non deve essere versata per l’abitazione principale, ovvero l’unità immobiliare in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
A tal proposito, come previsto dall’ articolo 1, comma 741, lettera c nei numeri da 1 a 5, sono ugualmente considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Si ricorda inoltre che, su decisione del singolo Comune, può essere soggetta di esenzione ai fini dell’IMU anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, tale esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Infine, rientrano nella definizione di abitazione principale e di conseguenza esenti dall’IMU le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nello specifico, le categorie sopracitate indicano, in ordine: magazzini e locali di deposito (C/2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro (C/6) e tettoie chiuse o aperte (C/7).
Esenzione IMU per i coniugi che risiedono in abitazioni differenti
Rientrano tra i soggetti esentati dall’IMU anche i coniugi che risiedono in abitazioni situate in comuni diversi.
A stabilirlo è stata la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, la quale ricorda che l’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in presenza dei requisiti di:
- dimora abituale;
- residenza anagrafica.
Di conseguenza l’agevolazione si applica ad entrambi gli immobili dei coniugi/compagni, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.
Esenzione IMU per gli immobili occupati
Sono esenti dal versamento dell’IMU anche i proprietari di immobili che risultino occupati abusivamente.
L’articolo 1 comma 81 della Legge 197/2022 stabilisce infatti che sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria relativamente ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 del codice penale.
L’esenzione si applica anche per i casi in cui è stata presentata la denuncia o sia iniziata azione giudiziaria penale.
Tuttavia, per accedere a questa esenzione, si doveva trasmettere richiesta esclusivamente online attraverso la dichiarazione annuale IMU, la cui scadenza era fissata per il 1°luglio.
IMU 2024: ulteriori categorie esenti
Inoltre, come stabilito dal comma 759, articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, sono esenti dall’IMU:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esenzione IMU terreni agricoli
L’elenco delle esenzioni, infine, comprende anche le seguenti tipologie di terreni agricoli:
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tali casi di esenzione sono previsti dall’ articolo 1, comma 758, della Legge n. 160 del 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU 2024: chi paga? Soggetti obbligati ed esenzioni