IMU: la riscossione coattiva si prescrive in cinque anni

Il pagamento dei crediti relativi a ICI e IMU deve essere notificato entro cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario opera la prescrizione. I chiarimenti della Cassazione

IMU: la riscossione coattiva si prescrive in cinque anni

L’intimazione di pagamento dei crediti relativi ad ICI (oggi IMU) deve essere notificata entro cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento in quanto l’imposta soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod.civ., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 27488 del 23 ottobre 2024.

IMU: la riscossione coattiva si prescrive in cinque anni

La sentenza segue all’impugnazione dell’intimazione di pagamento recante la cartella esattoriale per l’ICI dal 1994 al 1999.

Il ricorso è giunto sin dinanzi alla CTR, che ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia della CTP che lo aveva rigettato.

Il giudice di secondo grado ha motivato la decisione affermando che l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria avanzata dal contribuente può trovare accoglimento poiché il relativo termine può essere stabilito in cinque anni e non, come argomentato dalla concessionaria alla riscossione, in dieci anni.

Avverso la sentenza di appello la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affermando che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella di pagamento, deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’imposta comunale sugli immobili soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod.civ., configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata.

A parere del Collegio giudicante l’imposta in parola rientra nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

A ciò si aggiunga che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale.

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