Frontespizio dichiarazione IVA 2019: istruzioni per la compilazione. In vista della scadenza fissata al 30 aprile, grazie alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, facciamo chiarezza su come compilarlo. le prime pagine del documento.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione. In vista della scadenza fissata al 30 aprile, grazie alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, facciamo chiarezza su come compilare le prime pagine del documento.
Il modello di dichiarazione IVA 2019, utile per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018, deve essere inviato esclusivamente in via telematica dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019.
Per la sua compilazione, bisogna partire proprio dal frontespizio, in cui devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente e si compone di due facciate:
- la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda ospita i campi relativi a:
- codice fiscale del contribuente;
- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
- firma della dichiarazione;
- impegno alla presentazione telematica;
- dati relativi al visto di conformità;
- sottoscrizione dell’organo di controllo.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione, i dati del contribuente
Nel riquadro dedicato ai dati anagrafici, che deve essere sempre compilato, i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA devono compilare i seguenti campi:
- Numero di partita IVA
- Altre informazioni:
- Casella 1: da barrare nell’ipotesi in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo;
- Casella 2: da barrare nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo.
- Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Se si comunica un recapito, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Le persone fisiche devono indicare il comune o Stato estero di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare la loro natura giuridica specificando il codice che li caratterizza, così come riportato nella tabella generale di classificazione natura giuridica contenuta nelle istruzioni.
Nel caso in cui il dichiarante, ovvero colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione deve essere compilato il riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente”.
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: istruzioni compilazione, il riquadro per la firma
Il riquadro riservato alla firma contiene l’indicazione del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA.
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.
La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: visto di conformità e sottoscrizione organo di controllo
Il riquadro dedicato al visto di conformità è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997.
Il riquadro “sottoscrizione organo di controllo” è riservato ai soggetti che possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli secondo il decreto n. 164 del 1999. Si evidenzia che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di una sanzione, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Negli appositi campi devono essere indicati:
- codice 1 nella casella Soggetto dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- codice 2 nella casella Soggetto dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
- codice 4 nella casella Soggetto, per ciascun membro, dal collegio sindacale.
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: impegno alla presentazione telematica
L’impegno alla presentazione telematica deve deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve seguire specifici passaggi:
- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione.
Frontespizio dichiarazione IVA 2019: dichiarazione integrativa
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione integrativa Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dal d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs. n. 472 del 1997.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti, chiesto a rimborso.
L’eventuale credito può essere chiesto a rimborso o in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
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