La riforma delle sanzioni operativa dal 1° settembre interessa anche la fatturazione elettronica. Verso il primo impatto con la nuova normativa
La riforma delle sanzioni tributarie entra nel vivo, con il banco di prova di settembre per le fatture elettroniche inviate oltre il termine canonico di 12 giorni.
Nell’insieme di disposizioni ritoccate dal decreto legislativo n. 87/2024 sono quelle in materia di IVA alcune tra le più rilevanti.
Per le fatture omesse, la sanzione passa al valore del 70 per cento e l’importo minimo passa da 500 a 300 euro. Per le operazioni esenti, non imponibili, non soggette a IVA o in reverse charge si passa al valore del 5 per cento, sempre con la nuova soglia minima ridotta.
Una disamina delle nuove sanzioni applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Fattura elettronica alla prova della riforma delle sanzioni: le novità dal 1° settembre
Come noto, le fatture elettroniche ordinarie devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Un termine monitorato speciale a settembre, alla luce dell’avvio della riforma delle sanzioni tributarie.
In caso di omissioni o irregolarità commesse da inizio mese, partite IVA e intermediari dovranno ricalibrare la sanzione tenuto conto delle nuove soglie previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997.
In particolare:
- la sanzione in caso di fattura omessa, tardiva o con errori è pari al 70 per cento dell’IVA relativa all’operazione, con un minimo di 300 euro;
- in caso di errori o omissioni ininfluenti sul fronte della liquidazione dell’IVA, si continua ad applicare la sanzione fissa da 250 e 2.000 euro;
- la sanzione passa al valore fisso del 5 per cento in caso di operazione esente, non imponibile, non soggetta a IVA o in regime di reverse charge, sempre con un minimo di 300 euro. Confermato l’importo tra 250 e 2.000 euro in caso di violazioni irrilevanti ai fini dei redditi.
Cosa cambia rispetto alla situazione vigente al 31 agosto 2024?
In primo luogo, le sanzioni relative a fatture omesse, tardive e con errori si riducono, rispetto alla soglia compresa dal 90 al 180 per cento prevista in precedenza. Scende anche l’importo minimo, prima pari a 500 euro.
Stessa situazione anche sul fronte delle operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o non soggette ad IVA, per le quali la sanzione passa dal range dal 5 al 10 per cento al valore fisso del 5 per cento.
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative fino al 31 agosto | Sanzioni amministrative dal 1° settembre 2024 |
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Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro | - |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con importo minimo di 500 euro | 70 per cento dell’imposta con un minimo di 300 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro | 5 per cento con un minimo di 300 euro; - |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | Niente sanzioni | - |
Fattura elettronica, scende anche la sanzione per l’omesso versamento del bollo: a fine mese la scadenza
Le novità interessano anche l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La sanzione disciplinata dall’articolo 13 del d.lgls 471/1997 passa dal 30 al 25 per cento dell’importo non versato.
Anche in questo caso l’impatto della riforma delle sanzioni sarà immediato: il 30 settembre è fissata la scadenza del bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre dell’anno e, in caso di errori o omissioni, si applicherà la nuova sanzione ridotta.
L’impatto sarà quindi importante, anche sul fronte delle regole in materia di ravvedimento operoso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica alla prova della riforma delle sanzioni: le novità dal 1° settembre