Fattura elettronica, scadenza il 30 settembre per il versamento dell'imposta di bollo del secondo trimestre 2024. Entro il 10 settembre è possibile modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per i contribuenti chiamati a versare l’imposta di bollo.
Al termine del 30 settembre per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre 2024, si affianca l’appuntamento fissato al giorno 10 per la modifica dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate.
Sul fronte della scadenza per il versamento, si applica anche per il secondo trimestre la possibilità di differimento in caso di importo dovuto non superiore a 5.000 euro, da considerare però tenuto conto anche delle somme relative ai primi tre mesi dell’anno.
Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per l’imposta di bollo
Il bollo sulle fatture elettroniche si versa a cadenza trimestrale, mediante la procedura telematica messa a punto dall’Agenzia delle Entrate a supporto dei contribuenti.
Alla fine del mese di settembre è fissata la seconda scadenza dell’anno, che interessa i contribuenti tenuti a versare l’imposta di bollo su documenti emessi nel secondo trimestre, ma non solo.
Come ormai noto, i termini di versamento si differenziano sulla base dell’importo dovuto per ciascun periodo. In caso di somme inferiori a 5.000 euro per i primi due trimestri, è consentito pagare entro il termine del periodo successivo.
La scadenza del 30 settembre interessa quindi anche i contribuenti che hanno optato per il rinvio del versamento delle somme relative al primo trimestre dovute entro lo scorso 31 maggio.
Attenzione però: se anche cumulando l’imposta dovuta per i primi due trimestri dell’anno non si supera la cifra di 5.000 euro, la scadenza ultima di versamento slitta ancora e si potrà pagare entro il 30 novembre.
Il mese appena iniziato chiama quindi partite IVA e intermediari a calcolare in primo luogo le somme complessivamente dovute, per definire al meglio il calendario da rispettare.
Bollo sulle fatture elettroniche, per le modifiche all’elenco B c’è tempo fino al 10 settembre
Ancor prima del termine ultimo di versamento, bisognerà ricordare la scadenza per modificare i dati proposti dal Fisco.
L’Agenzia delle Entrate predispone due elenchi, funzionali al calcolo dell’imposta di bollo dovuta:
- l’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
- l’elenco B è relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Solo sull’elenco B il contribuente avrà la possibilità di modificare i dati proposti dal Fisco e per quel che riguarda le fatture del secondo trimestre c’è tempo fino al 10 settembre.
Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.
Nell’elenco B, modificabile dal contribuente, sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.
Le azioni possibili sono due:
- è possibile cancellare le fatture per le quali il contribuente ritiene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo;
- aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.
PERIODO DI RIFERIMENTO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Bollo fattura elettronica 2024, modifiche all’elenco B in modalità puntuale o massiva
Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in due diverse modalità:
- in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte; solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
I passaggi sopra elencati sono funzionali a consentire ai contribuenti di versare correttamente l’imposta di bollo dovuta. L’importo dovuto sarà calcolato dall’Agenzia delle Entrate entro il 20 settembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per l’imposta di bollo