Esenzione IVA anche per le prestazioni rese ai soggetti ricoverati in strutture sanitarie private, per effetto delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni con decorrenza dal 22 giugno dello scorso anno. IVA ridotta sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori. Focus sulle novità nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 7 luglio 2023
Prestazioni rese ai ricoverati di strutture sanitarie private esenti IVA e, in parallelo, riduzione dell’aliquota per l’alloggio agli accompagnatori.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti sull’ambito di applicazione delle novità in materia di IVA in sanità introdotte, con decorrenza dal 22 giugno 2022, dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022.
Le indicazioni operative arrivano ad un anno di distanza con la circolare n. 20/E del 7 luglio 2023.
Strutture sanitarie private, prestazioni ai ricoverati senza IVA: le istruzioni delle Entrate
Si ampliano le ipotesi di esenzione IVA previste dall’articolo 10 del DPR n. 633/1972 e, per effetto delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 73/2023, ad essere riformulate sono le condizioni per l’esclusione dall’applicazione dell’imposta previste dal n. 18 e 19 del primo comma.
Confermata l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza e, in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, l’agevolazione viene estesa anche per le prestazioni rese nell’ambito di ricoveri o prestazioni di cura presso strutture private, qualora acquistate presso soggetti terzi.
Nel rapporto trilaterale tra paziente, struttura privata e professionista, l’esenzione IVA si applicherà alla prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al terzo.
Queste le novità normative e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 7 luglio:
“qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.”
Le novità in materia di esenzione IVA si applicano quindi alle strutture sanitarie diverse dagli enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del terzo settore di natura non commerciale, già sottoposti al regime agevolato ai sensi del numero 19) del primo comma dell’articolo 10.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le cliniche e case di cura convenzionate che operino anche fuori convenzione, per le prestazioni rese in regime privato, così come previsto da cliniche e case di cura private non convenzionate.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 20/E del 7 luglio 2023
- IVA strutture sanitarie: la circolare con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022
Senza IVA le prestazioni sanitarie rese al paziente nel corso del ricovero
Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni evitano che, in caso di ricovero presso strutture private, il costo previsto per il paziente sia gravato da un’imposta che non sarebbe invece dovuta in caso di prestazioni presso strutture pubbliche, convenzionate o direttamente presso medici.
Questo l’obiettivo della norma indicato dall’Agenzia delle Entrate, la quale spiega quindi che qualora un professionista esegua una prestazione sanitaria nei confronti di un soggetto ricoverato, ad esempio, presso una casa di cura non convenzionata, e tale prestazione venga dallo stesso fatturata alla struttura medesima in esenzione da IVA, la casa di cura sia tenuta a rendere esente al soggetto ricoverato la prestazione di ricovero e cura fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista.
Una triangolazione quindi che agevola i pazienti ma, specifica il documento di prassi, l’esenzione è subordinata a condizione che la struttura sanitaria acquisti la prestazione presso un soggetto terzo.
In sostanza, il regime di esenzione non si applicherà se le prestazioni sanitarie rese nell’ambito del ricoveso sono effettuate da professionisti dipendenti della struttura.
IVA al 10 per cento sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori di ricoverati
Meno imposte sulla sanità privata anche per le prestazioni diverse da quelle totalmente esenti, per le quali la novella normativa prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10 per cento.
L’aliquota IVA del 10 per cento secondo le novità previste al numero 120 della Tabella A, parte III del decreto IVA si applica alle:
- prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate;
- prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19).
Tra le novià quindi l’estensione dell’IVA agevolata alle prestazioni di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate e di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.
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