Ecobonus impianti GPL: pronto il codice tributo

Francesco Rodorigo - Imposte

Disponibile il codice tributo per la fruizione del credito per l’ecobonus retrofit, l'agevolazione per l’installazione di impianti a GPL e metano

Ecobonus impianti GPL: pronto il codice tributo

Arriva il codice tributo per la fruizione dell’ecobonus retrofit.

Si tratta dell’agevolazione dedicata all’acquisto e all’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano.

Il credito si può utilizzare in compensazione nel modello F24.

Ecobonus impianti GPL: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 52, pubblicata il 25 ottobre 2024, ha fornito il codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta derivante dall’ecobonus retrofit.

Il DPCM 20 maggio che disciplina l’ecobonus auto 2024 infatti ha previsto anche l’erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano.

I cittadini e le cittadine hanno potuto ottenere uno sconto sul prezzo totale rispettivamente pari a 400 euro e 800 euro.

I richiedenti hanno prenotato i contributi direttamente presso gli installatori degli impianti registrati nell’apposito sistema informatico, i quali saranno rimborsati e potranno recuperare tale costo appunto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile, comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’interno del proprio cassetto fiscale, al quale è possibile accedere dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito l’Agenzia ha istituito il seguente codice tributo per la fruizione del credito.

Codice tributoDenominazione
7071 ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024

Ecobonus retrofit: Come fruire del credito d’imposta

Per fruire del credito d’imposta in compensazione, come detto, è necessario indicare i codici tributo all’interno del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In fase di compilazione del modello, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito va invece indicato nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’articolo 2, comma 1, lettera e), del citato DPCM ha disciplinato anche gli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con la contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4.

Con l’obiettivo di ricomprendere tali incentivi il MIMIT ha chiesto la ridenominazione del codice tributo “6903, istituito per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.

La risoluzione dell’AdE del 25 ottobre, dunque, ridenomina il codice “6903” come segue.

Codice tributoDenominazione
6903 ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 30 del 23 giugno 2022.

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