Congedo parentale 2024: novità per la procedura di domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Aggiornata la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale con la richiesta dell'indennità maggiorata. Necessario indicare inserire la data relativa alla fine del congedo di maternità o paternità

Congedo parentale 2024: novità per la procedura di domanda

La procedura di domanda per il congedo parentale INPS con indennità maggiorata richiederà di inserire la data della fine del periodo di maternità o di paternità se la data del parto o dell’ingresso in famiglia ricade nel 2022 e almeno una di queste, se successiva al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l’evento ricada nel 2023.

A fornire una panoramica delle novità implementate al servizio è l’INPS con il messaggio pubblicato il 23 luglio.

La procedura di domanda è stata modificata anche per consentire la richiesta di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Congedo parentale 2024: novità per la procedura di domanda

L’INPS con il messaggio n. 2704, pubblicato il 23 luglio 2024, comunica alcune novità in merito alla presentazione delle domande per il congedo parentale con la richiesta di indennità maggiorata all’80 per cento.

L’Istituto, infatti, ha annunciato di aver implementato alcune modifiche alla procedura di trasmissione delle domande con l’obiettivo di una maggiore efficienza amministrativa.

Nello specifico, l’INPS precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi precedenti già indennizzati con le maggiorazioni previste dalla normativa.

A tale fine, infatti, nella pagina “Dati domanda” è presente la nuova dichiarazioneDichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”, la quale andrà spuntata con la casella “SI.

L’INPS, inoltre, ribadisce il concetto precisato nella circolare n. 57/2024 con le istruzioni operative per cui il fatto che il periodo di congedo di maternità/paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023 non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, ma un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per questo motivo, la procedura richiede di inserire:

  • la data della fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) se la data del parto o dell’ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022;
  • almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, nel caso in cui la data del parto o dell’ingresso in famiglia ricada nel 2023. In questo modo è possibile determinare il diritto all’ulteriore mese con indennità maggiorata al 60 per cento (e all’80 per cento solo per il 2024).

Nel caso in cui, invece, la nascita o l’ingresso in famiglia si verifica dal 1° gennaio 2024, si applicano automaticamente le disposizioni della Legge di Bilancio e pertanto non è più necessario accertare la data di fine congedo di maternità o paternità per beneficiare dell’ulteriore mese con l’indennità maggiorata.

Lo stesso criterio precisa l’INPS si applica nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda il primo mese indennizzato all’80 per cento.

La procedura per l’invio delle domande, inoltre, è stata modificata per consentire la richiesta di congedo per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

“In questo modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.”

Ad ogni modo, precisa l’INPS, la novità non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro.

Congedo parentale 2024: requisiti per la maggiorazione dell’indennità

Nel 2024 dunque, come previsto dalla Legge di Bilancio, è possibile fruire di 2 mensilità con indennità elevata all’80 per cento (dal 2025 poi saranno una all’80 e una al 60 per cento).

La novità, ricordiamo, non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, bensì dispone l’elevazione dell’indennità per un secondo mese oltre a quella già prevista.

La richiesta per il secondo mese con indennità maggiorata può essere presentata all’INPS sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.

Possono inviare la richiesta esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’INPS precisa che il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

Il servizio online per la presentazione della domanda è raggiungibile dalla home page del sito INPS attraverso il percorso “Lavoro” - “Congedi, permessi e certificati”, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS. In alternativa è possibile fare domanda presso enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center.

INPS - Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024
Aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale

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