Scadenza della dichiarazione dei redditi al 15 ottobre 2024: questa una delle novità legate all'avvio del concordato preventivo biennale per le partite IVA. Si parte con i ritocchi al nuovo scadenzario fiscale previsto dalla riforma
Dichiarazione dei redditi 2024, arriva la proroga della scadenza.
Sulle novità previste dal decreto legislativo n. 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti arrivano già i primi ritocchi e, in particolare, si interviene sul termine unico del 30 settembre previsto per l’invio del modello Redditi, al pari di quanto già previsto per il modello 730.
L’intervento è parte delle modifiche al decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale per le partite IVA, approvato in via definitiva il 25 gennaio 2024.
Professionisti e imprese avranno tempo fino al 15 ottobre 2024 per inviare la dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi 2024, proroga al 15 ottobre per le partite IVA con l’avvio del concordato biennale
È stata accolta la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili relativa alle scadenze legate all’adesione al concordato preventivo biennale.
Il testo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, dopo la chiusura dei lavori della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024 e delinea i criteri per l’avvio della nuova stagione di compliance tra Fisco e partita IVA.
Due, in particolare, le modifiche proposte accolte dal Governo.
La prima è relativa all’accesso al concordato preventivo biennale per tutte le partite IVA, senza il vincolo del punteggio ISA pari almeno a 8. La seconda interessa invece la tematica delle scadenze per poter aderire alla proposta del Fisco, con un impatto anche sui termini della dichiarazione dei redditi 2024.
Nell’esprimere parere favorevole allo schema di decreto trasmesso dall’Esecutivo, il Senato aveva proposto tra le osservazioni di:
“prevedere che, nella fase di prima applicazione dell’istituto, il termine per l’invio del modello di adesione al concordato preventivo biennale, unitamente a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, possa essere differito rispetto alle ordinarie scadenze, anche consentendo che la sola seconda rata di acconto possa essere calcolata sulla base dei redditi concordati”
La scadenza per l’invio del modello Redditi viene quindi prorogata al 15 ottobre 2024, allungando conseguentemente il termine per l’adesione alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate.
La modifica interviene quindi sulle nuove scadenze della dichiarazione dei redditi previste dal decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti tributari, che a decorrere dal 2024 fissa al 30 settembre il termine di invio del modello Redditi, al pari di quanto già previsto per dipendenti e pensionati che si avvalgono del modello 730.
Dichiarazione dei redditi al 15 ottobre 2024: con il secondo acconto il “conguaglio” delle imposte per chi aderisce al concordato
È quindi ufficiale la revisione del calendario previsto per l’accesso al concordato preventivo biennale, rispetto alle scadenze ritenute sin da subito “insufficienti” dai Commercialisti.
Lo schema del testo elaborato dal Governo prevedeva infatti che per il 2024 l’adesione al concordato dovesse avvenire entro il 31 luglio, a strettissimo giro rispetto alla data ultima per l’invio dei dati ulteriori che verranno richiesti ai titolari di partita IVA.
Dal CNDCEC era quindi arrivata la proposta di spostare la scadenza di fine luglio al 15 ottobre, data che si è stata quindi inserita nel testo definitivo del decreto legislativo.
Ottobre sarà quindi un mese centrale per i titolari di partita IVA, ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale, per la presentazione della dichiarazione dei redditi e anche per avere un quadro chiaro delle imposte effettivamente dovute.
Per il solo anno 2024, tenuto conto della proposta di rinvio dei termini al 15 ottobre, il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute sulla base del reddito concordato dovrà essere effettuato entro il termine del secondo acconto, mediante un conguaglio della differenza dovuta rispetto a quanto versato entro i termini di pagamento del primo acconto.
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