Detrazione box auto: come ottenerla nel modello 730/2024

Giuseppe Guarasci - Modello 730

L’acquisto o la costruzione del box auto danno diritto a una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute. Le regole e le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024

Detrazione box auto: come ottenerla nel modello 730/2024

Chi ha acquistato o costruito un box auto o un garage ha diritto alla detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, in sede di compilazione e del successivo invio del modello 730/2024.

L’importo rientra, infatti, nel bonus ristrutturazioni. I soggetti hanno diritto alla detrazione per il box pertinenziale esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti. A chiarirlo sono diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Il box auto deve essere stato realizzato “ex novo” e deve essere pertinenza dell’abitazione. La detrazione non spetta nel caso di cambio di destinazione d’uso, successiva ai lavori di ristrutturazione.

Devono inoltre essere rispettati ulteriori requisiti. Per beneficiare della detrazione è necessario presentare il modello 730/2024, in scadenza il prossimo 30 settembre.

Detrazione box auto di pertinenza, quando rientra nel bonus ristrutturazioni: i requisiti

Per la realizzazione di autorimesse o posti auto, di pertinenza di immobili residenziali (anche di condomini), spetta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute.

L’importo rientra, infatti, nel bonus ristrutturazioni. Lo sconto IRPEF è riconosciuto per un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

L’agevolazione, che spetta esclusivamente per i costi di realizzazione, è riconosciuta anche per l’acquisto di box auto pertinenziali.

Le spese devono essere provate dall’attestazione rilasciata dal costruzione. La detrazione spetta solo per le nuove costruzioni.

A sottolinearlo è anche la risposta all’interpello numero 6 del 19 settembre del 2018.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate:

“Nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo” (cfr. circ. n. 121 del 1998 e circ. n. 7 del 2018); si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione”.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 6 del 19 settembre 2018
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986)

Detrazione per box auto pertinenziali nel modello 730/2024: spetta solo per nuove costruzioni

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione non è riconosciuta per l’acquisto del box auto di pertinenza da un’impresa, nell’ipotesi di ristrutturazione effettuata su un immobile ad uso abitativo con successivo cambio di destinazione d’uso.

Se il posto auto è stato acquistato e ha come destinazione d’uso quella di abitazione, non si ha diritto alla detrazione se l’impresa modifica successivamente la destinazione d’uso con finalità di rivendita.

Come anticipato si deve rispettare il requisito della “nuova costruzione” per la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziale.

Bonus del 50 per cento per box auto o garage: le regole per l’agevolazione con il modello 730/2024

Lo sconto IRPEF del 50 per cento della spesa sostenuta è riconosciuto nei seguenti casi:

  • interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), a patto che sussista un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da un’apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Con il termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto, come già chiarito, ci si riferisce solo alle nuove costruzioni.

Una volta ottenuta La detrazione con il modello 730/2024 è necessaria conservare la seguente documentazione:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Acquisto box auto: la documentazione per l’accesso allo sconto IRPEF

I requisiti da rispettare per l’accesso allo sconto IRPEF del 50 per cento, per l’acquisto di un box auto pertinenziale, sono i seguenti:

  • la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori e non ammissibili al beneficio fiscale, documentati dall’impresa costruttrice anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica.

I documenti da avere sono i seguenti:

  • atto di acquisto o preliminare di vendita registrato, dal quale si evinca la pertinenzialità;
  • dichiarazione del costruttore, con indicazione dei costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
  • nei casi in cui sia prevista, la ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.

L’intestatario del bonifico deve essere il beneficiario della detrazione. In linea generale è il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.

La detrazione però spetta anche a un familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso nella fattura deve essere annotata la percentuale di spesa sostenuta.

L’agevolazione edilizia è disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera d), che prevede la “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Si riferisce alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. Si può ottenere la detrazione esclusivamente per la realizzazione di un unico box auto o garage.

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