Definizione agevolata degli avvisi bonari, si utilizza il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022 per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato. La scadenza per l'invio è fissata al 30 giugno o entro 60 giorni dalla data di pagamento delle somme dovute.
Definizione agevolata degli avvisi bonari, si sblocca l’autodichiarazione.
Il modello che dovranno utilizzare i contribuenti beneficiari della sanatoria introdotta dal decreto Sostegni n. 41/2021 è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022.
Si tratta dello stesso modulo per l’indicazione degli aiuti di Stato, e la prima scadenza da tenere a mente è fissata al 30 giugno 2022. L’invio dovrà essere effettuato in ogni caso entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Doppia scadenza se il termine di pagamento è successivo al 30 giugno per i contribuenti beneficiari di altri aiuti rispetto a quelli indicati nel quadro A, sezione I del modello.
Definizione agevolata avvisi bonari, scadenza il 30 giugno 2022 per l’autodichiarazione
La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19 sblocca anche l’autodichiarazione prevista per la definizione agevolata degli avvisi bonari.
È infatti lo stesso il modello da utilizzare, secondo quanto riportato nel provvedimento del 27 aprile 2022 e nelle istruzioni allegate.
Il modello di autodichiarazione dovrà essere presentato quindi anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di definizione agevolata degli avvisi bonari inviata dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto legge n. 41/2021.
Si tratta in particolare dei titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che causa Covid hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30 per cento rispetto all’anno precedente.
L’obbligo di invio dell’autodichiarazione è legato a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9 del decreto Sostegni, che ha subordinato l’accesso alla definizione agevolata degli avvisi bonari al rispetto di limiti e condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid.
Una condizione per la quale l’Agenzia delle Entrate ha quindi disposto la necessità di presentare una specifica dichiarazione, volta ad accertare il rispetto dei limiti previsti.
La scadenza da tenere a mente è il 30 giugno 2022.
L’invio del modello in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuato in ogni caso entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Si ricorda che i soggetti ammessi alla definizione agevolata degli avvisi bonari, individuati dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020, possono beneficiare nello specifico dell’esclusione dalle sanzioni previste negli avvisi bonari emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.
Nel dettaglio:
- per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dal decreto Rilancio;
- per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
Avvisi bonari, autodichiarazione per la definizione agevolata con doppia scadenza per gli “altri aiuti” del Quadro Temporaneo
Il provvedimento del 27 aprile 2022 è quindi l’ultimo tassello utile per completare le procedure collegate all’accesso alla definizione agevolata degli avvisi bonari.
Si ricorda che, in prima battuta, la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione era stata fissata al 31 dicembre 2021 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre.
La mancata pubblicazione del modello e delle istruzioni specifiche ha successivamente portato alla proroga del termine e, come indicato nel provvedimento del 3 dicembre 2021, l’invio è da effettuarsi entro 60 giorni dall’approvazione del modello o dal pagamento delle somme.
La scadenza del 30 giugno 2022 è quindi in linea con i nuovi termini indicati. Chi non ha ancora eseguito il versamento delle somme dovute o della prima rata, dovrà trasmettere l’autodichiarazione entro 60 giorni dalla data di pagamento.
Doppia scadenza se il termine ultimo di invio cade dopo il 30 giugno per chi ha beneficiato degli altri aiuti di Stato previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework , il Quadro temporaneo adottato in relazione all’emergenza Covid.
Per gli “altri aiuti” da indicare nella Sezione II del modello dell’Agenzia delle Entrate, diversi quindi da quelli inseriti nella Sezione I (dai contributi a fondo perduto all’esonero dal versamento di IMU e canone Rai), se il termine di invio dell’autodichiarazione è successivo al 30 giugno sarà necessario inviare:
- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.
Queste le indicazioni specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dell’autodichiarazione, da inviare in modalità telematica tramite i consueti canali web direttamente o tramite intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Definizione agevolata avvisi bonari, scadenza il 30 giugno 2022 per l’autodichiarazione