Controlli fiscali 2024, la guida dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 23 gennaio aggiorna le regole alla luce delle novità della riforma fiscale. Tra queste, lo stop delle lettere del Fisco ad agosto e a dicembre, ma tra le nuove indicazioni operative anche le regole in caso di lieve ritardo nei versamenti
Controlli fiscali, il 2024 parte con l’operatività delle novità previste dalla riforma.
Le lettere del Fisco si fermeranno nel corso dei due principali periodi feriali dell’anno, ad agosto e a dicembre. Questa una delle misure previste dal decreto legislativo n. 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali.
Novità che trovano ora spazio nella guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 23 gennaio 2024 che fa il punto delle regole in materia di comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Indicazioni aggiornate anche sul fronte dei lievi ritardi nei versamenti dovuti, con regole ad hoc per chi non supera i 7 giorni rispetto alla scadenza.
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Controlli fiscali 2024, l’Agenzia delle Entrate si adegua alle novità della riforma: la guida alle lettere del Fisco
Due le tipologie di controlli fiscali che l’Agenzia delle Entrate effettua sulle dichiarazioni dei contribuenti, automatici e formali.
Dalle verifiche che precedono l’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti nascono le lettere del Fisco, alert che invitano a mettersi in regola versando le maggiori somme dovute.
Nella guida aggiornata a gennaio 2024 vengono quindi racchiuse regole e modalità di verifica dei dati comunicati dai contribuenti.
CONTROLLO | A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA | IN COSA CONSISTE |
---|---|---|
automatico | a tutte le dichiarazioni presentate | procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria |
formale | alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio | riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati |
I controlli automatici e formali precedono quindi l’invio al contribuente della cartella di pagamento e le missive del Fisco puntano a favorire l’adempimento spontaneo, versando le somme evidenziate ovvero producendo documenti utili a motivare la propria posizione.
Ed è proprio sulle cosiddette lettere di compliance e in genere sulle comunicazioni di irregolarità che è intervento il decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti e, in particolare, con l’articolo 10 che prevede lo stop dell’invio in estate e nel periodo natalizio.
Così come riportato quindi nella guida aggiornata dall’Agenzia delle Entrate, le attività di comunicazione del Fisco si fermeranno dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, fatta esclusione dei casi di indifferibilità e urgenza.
- Agenzia delle Entrate - guida ai controlli fiscali 2024
- Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni, la guida aggiornata a gennaio 2024
Controlli fiscali, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate anche a mezzo PEC
Indicazioni aggiornate anche sul fronte delle modalità di trasmissione delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
All’invio a mezzo raccomandata A/R e tramite il canale Entratel dell’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, si aggiunge la posta elettronica certificata (PEC), sulla base dell’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), che raccoglie tutti gli indirizzi di imprese e professionisti.
Regole che si applicano sia sul fronte delle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati che da quelli formali.
Le sanzioni ridotte per chi regolarizza gli omessi versamenti dopo i controlli del Fisco
Un aspetto di rilievo evidenziato nella guida dell’Agenzia delle Entrate è relativo ai benefici previsti per chi regolarizza la propria posizione a seguito delle comunicazioni del Fisco.
Se si accettano le risultanze emerse a seguito dei controlli, si applicano le seguenti regole:
- La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario.
- La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
- Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.
TIPO DI COMUNICAZIONE | TERMINE* | SANZIONE |
---|---|---|
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) | entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito | Nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione | 10 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 1/3) |
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione | Nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione | 20 per cento dell’imposta (sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 2/3 |
* il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.
La sanzione ordinaria prevista per il tardivo o omesso versamento delle imposte, pari al 30 per cento, è ridotta alla metà in caso di versamento effettuato entro 90 giorni, con un ulteriore riduzione in caso di pagamenti con ritardo non superiore a 15 giorni.
Dalla guida dell’Agenzia delle Entrate un’utile tabella che racchiude la misura delle riduzioni previste:
GIORNI DI RITARDO | SANZIONE ORDINARIA | RIDOTTA A 1/3 (COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ) |
---|---|---|
1 | 1 per cento | 0,33 per cento |
2 | 2 per cento | 0,67 per cento |
3 | 3 per cento | 1,00 per cento |
4 | 4 per cento | 1,33 per cento |
5 | 5 per cento | 1,67 per cento |
6 | 6 per cento | 2,00 per cento |
7 | 7 per cento | 2,33 per cento |
8 | 8 per cento | 2,67 per cento |
9 | 9 per cento | 3,00 per cento |
10 | 10 per cento | 3,33 per cento |
11 | 11 per cento | 3,67 per cento |
12 | 12 per cento | 4,00 per cento |
13 | 13 per cento | 4,33 per cento |
14 | 14 per cento | 4,67 per cento |
da 15-90 | 15 per cento | 5,00 per cento |
oltre 90 | 30 per cento | 10,00 per cento |
Cosa succede a chi salta le scadenze: il lieve inadempimento nell’ambito dei controlli fiscali
Un focus specifico è contenuto nella guida dell’Agenzia delle Entrate anche in merito all’istituto del lieve inadempimento disciplinato dall’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.
Sul fronte del versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni:
- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.
L’iscrizione a ruolo delle somme non versate entro i termini previsti può essere evitata applicando il ravvedimento operoso e, in ogni caso, in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza.
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