Dlgs n. 1 del 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 13 gennaio. Nella razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, novità anche per le scadenze fiscali: sospensione parziale nei mesi di agosto e dicembre
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo numero 1 del 12 gennaio 2024, in vigore da oggi, vengono ufficializzati i cambiamenti del calendario fiscale.
Confermata anche la pausa per i mesi di agosto e dicembre, che però non riguarderà tutti i termini previsti nei mesi interessati.
Lo stop interessa, infatti, sia gli avvisi bonari che le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia non è prevista una sospensione dei pagamenti nel mese di dicembre: i versamenti in scadenza dovranno quindi essere effettuati.
Scadenze fiscali: per quali è previsto lo stop ad agosto e a dicembre?
Continua la progressiva attuazione della riforma fiscale. Dopo l’approvazione parlamentare della legge delega, ieri, 12 gennaio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs n. 1 dell’8 gennaio 2024.
Tale decreto, rubricato come “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” è in vigore da oggi.
Tra le misure inserite nel testo c’è la pausa delle scadenze fiscali per i mesi di agosto e dicembre.
Lo “stop” è stabilito all’articolo 10, relativo alla “Sospensione dell’invio di comunicazione e inviti”.
Nei periodi compresi tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre sarà bloccato l’invio dei seguenti atti da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La sospensione si applica, quindi, alle comunicazioni e alle segnalazioni relative agli avvisi bonari e alle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali.
Sono ricompresi nello “stop” anche gli avvisi degli esiti della liquidazione delle imposte relative a redditi che rientrano nella tassazione separata e le lettere di “compliance”.
Tali adempimenti vengono sospesi “salvo casi di indifferibilità e urgenza”.
Con il decreto legislativo 1/2024 si aggiunge un ulteriore tassello all’attuazione della riforma fiscale. Il dlgs, infatti, modifica profondamente il calendario degli adempimenti, anche se alcune modifiche già entrate in vigore avranno effetti solo a partire dagli anni successivi.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 numero 1
- Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Scadenze fiscali: nessuno stop per i pagamenti
Alla sospensione di alcuni adempimenti per i mesi di agosto e dicembre non si accompagna uno stop ai pagamenti.
Le disposizioni del dlgs 1/2024 si affiancano tuttavia a quelle già in vigore.
Un blocco dei versamenti è, infatti, già previsto da due disposizioni:
- l’articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016;
- l’articolo 37, comma 11-bis, del DL 223/2006.
Le norme prevedono un blocco dal 1° agosto al 4 settembre per il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a vario titolo.
Tra le altre quelle derivanti da controlli formali, controlli automatici e liquidazione delle imposte sui redditi che rientrano nella tassazione separata.
La sospensione riguarda anche l’invio dei documenti relativi ad attività di accesso, ispezione e verifica.
Per il periodo indicato è quindi già operante una sospensione dei pagamenti. Diversamente, non è prevista per il mese di dicembre.
Tale mese continuerà ad essere più “pesante” per i contribuenti e per gli intermediari fiscali, chiamati ad occuparsi di un numero maggiore di scadenze.
Come chiarito, la norma non interessa quindi la totalità di adempimenti e versamenti del mese ma solo determinate scadenze, alleggerendo i mesi in questione ma solo parzialmente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenze fiscali: per quali è previsto lo stop ad agosto e a dicembre?