Qual è la corretta procedura da seguire nel caso di conferimenti da parte dei soci in società di persone e in società di capitali: di seguito l'analisi delle diverse procedure previste e delle formalità di controllo.
I conferimenti nelle società rappresentano i contributi dei soci alla formazione del patrimonio netto e hanno la funzione di dotare le stesse del capitale di rischio per lo svolgimento dell’attività.
Con l’operazione di conferimento, i soci destinano, per la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune esponendosi al rischio d’impresa (mancata remunerazione, o possibile perdita del capitale).
Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengano utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività societaria, comprese le partecipazioni in altre società.
Per quanto attiene al possesso di partecipazioni societarie da parte di una società, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 2361 del codice civile.
La norma consente alle società di capitali la partecipazione in altre imprese, a condizione però che questa non sia tale da modificare nella sostanza l’oggetto sociale.
Ove ciò accadesse, l’assunzione di partecipazione necessita di una delibera assembleare. Importante è il comma 2 del sopra citato articolo, che consente alle società di capitali di partecipare a società a responsabilità illimitata a fronte di un’apposita delibera assembleare.
Conferimenti in società di persone senza formalità particolari
Per inquadrare civilisticamente l’operazione di conferimento di partecipazioni societarie, è necessario distinguere la forma giuridica del soggetto conferitario.
Infatti, per le società di persone non sono previste formalità particolari.
In caso di conferitaria società di persone, la disciplina civilistica non obbliga alla stima dell’oggetto di conferimento, poiché questa valutazione è liberamente stabilita di comune accordo tra i soci e il conferente.
L’operazione di conferimento è qui considerata come mutamento del contratto sociale e quindi soggetta alla disciplina generale dell’articolo 2252 del codice civile, che impone in questi casi l’unanimità dei soci della società di persone preesistente, salvo diverso criterio previsto dai patti sociali della stessa.
Conferimenti in società di capitali: procedure e formalità di controllo
Per quanto attiene invece all’operazione di conferimento che ha come conferitaria una società di capitali, è previsto un procedimento più stringente.
Per la società conferente, è necessaria la delibera di conferimento del proprio consiglio di amministrazione. Se però il conferimento comporta modifiche allo statuto sociale ex articolo 2436 del codice civile, è necessaria la delibera dell’assemblea dei soci, e i soci dissenzienti hanno facoltà di recesso.
Per la società conferitaria, laddove l’aumento di capitale con conferimento comporti l’ingresso di un nuovo socio e quindi la rinuncia al diritto di opzione da parte dei vecchi soci, l’articolo 2441, comma 6, del codice civile stabilisce che gli amministratori della stessa redigano, entro i 30 giorni ante la data fissata per l’assemblea di conferimento, un’apposita relazione, rivolta al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, descrivendo le ragioni del conferimento e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle azioni a servizio del conferimento.
I sindaci della conferitaria, entro i quindici giorni che precedono l’assemblea, dovranno depositare presso la sede sociale un parere circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni, con riferimento ai criteri utilizzati dagli amministratori per determinarlo.
Conferimenti in Srl e Spa: obbligo di perizia giurata di stima
Per le Srl e le Spa, vi è l’obbligo di presentare una perizia giurata di stima sul valore del conferimento, a cura di un esperto. La relazione, oltre all’attestazione del valore, deve descrivere l’oggetto del conferimento e indicare i criteri di valutazione utilizzati per la stima del relativo valore economico.
In tema di perizia di stima, sono previste distinte modalità per Srl e Spa per quanto attiene in particolare, agli aspetti procedurali:
- mentre l’articolo 2343 del codice civile stabilisce che per le Spa, sia il tribunale a nominare l’esperto (a eccezione del caso previsto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 2343-ter del codice civile),
- per le Srl è prevista una procedura più snella, che consente alle società di incaricare direttamente un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Nel caso di conferimento in Spa di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario vi è la possibilità di fruire di una procedura semplificata ex art. 2343-ter del codice civile, che consente di non presentare la relazione di stima se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Non è inoltre richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
- al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento e che risulti approvato da non oltre un anno dalla valutazione;
- al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Conferimenti in società: quando non è necessaria la perizia di stima
La norma vuole far evitare alla società il ricorso a un’apposita perizia giurata se sono disponibili altre valutazioni sufficientemente attendibili degli stessi beni da conferire.
I documenti che provano la possibilità di non presentare la perizia di stima ex articolo 2343-ter del codice civile (l’estratto del bilancio di esercizio dove risulta il valore della partecipazione conferita, la perizia redatta dall’esperto, oppure la determinazione scritta del prezzo medio ponderato) vanno allegati al verbale di delibera di aumento di capitale dell’assemblea straordinaria e resi a disposizione presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono quest’ultima.
A tutela dell’integrità patrimoniale, alla fase valutativa ex articolo 2343 del codice civile segue, solo per le Spa, quella di controllo della stessa da parte degli amministratori, da effettuarsi entro 180 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di conferimento.
Conferimenti in società: focus sui controlli
In base all’articolo 2343, comma 4, del codice civile, se gli amministratori scoprono che il valore del conferimento è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui è stato effettuato il conferimento, dovranno convocare l’assemblea, in seduta straordinaria, per ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni scoperte, salvo il conguaglio in denaro versato dal conferente per la differenza, oppure il recesso del medesimo, dopo che quest’ultimo è stato avvisato con raccomandata dagli amministratori della revisione della stima, con un termine congruo entro il quale il conferente stesso potrà decidere come comportarsi.
Nella circostanza di applicazione della procedura semplificata ex articolo 2343-ter del codice civile, gli amministratori procederanno a una nuova valutazione se accertano, ex articolo 2343-quater, entro i trenta giorni successivi all’iscrizione della società:
- che nel periodo successivo alla data di valutazione sono intervenute circostanze eccezionali tali da modificare il valore stimato del conferimento;
- oppure che non sono idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto.
L’esito positivo della verifica ex articolo 2343-quater, si traduce in una dichiarazione da depositarsi entro 30 giorni dalla data effettiva del conferimento nella quale:
- viene descritto il conferimento;
- è specificato il valore, la fonte della valutazione e, se del caso, il metodo valutativo;
- è dimostrato che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai conferimenti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
- viene dichiarato che non sono intervenuti fatti rilevanti incidenti sulla valutazione;
- viene confermata l’idoneità dell’esperto.
La dichiarazione dovrà essere allegata all’atto costitutivo della conferitaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conferimenti in società: procedure e formalità di controllo