L’assenza dei provvedimenti presi di concerto tra i Direttori di Agenzia delle Entrate INPS e INAIL lascia la porta aperta alle libere compensazioni dei crediti per contributi previdenziali e assistenziali.
Le limitazioni alle compensazioni in vigore dal 1° luglio introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 non sono ancora applicabili per quanto ai contributi previdenziali e assistenziali e questo per l’assenza dei provvedimenti attuativi previsti dalla norma che le ha introdotte.
Come riportato anche nella Circolare 16/E emanata il 28 giugno, a partire dal 1° luglio 2024 è entrato in vigore l’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i modelli F24 con cui è operata la compensazione anche parziale dei crediti fiscali e non.
Obbligo che sussisterebbe a decorrere da tale giorno appunto anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della Legge di Bilancio 2024, ossia i crediti maturati per:
- contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- premi e accessori nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro.
Compensazioni crediti INPS e INAIL: cosa prevede la norma
Con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della Legge di Bilancio 2024, con l’aggiunta dei nuovi commi 1bis ed 1ter all’articolo 17 del Dlgs 241/97, ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative, come disposto dal comma 98 dell’articolo 1, devono essere definite anche con modalità progressiva da provvedimenti dedicati da adottarsi d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Direttori generali di INPS e INAIL. Provvedimenti però ad ora ancora assenti.
Analizziamo quindi di seguito la normativa di riferimento.
L’articolo 1, comma 97, lettera a), della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto”
L’articolo 1, comma 98, della Legge di Bilancio 2024 dispone che:
“con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.”
Compenso o non compenso, questo è il dilemma
La Relazione Illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2024 sottolineava proprio l’importanza di tale intervento normativo, reso ancora vano per l’assenza dei provvedimenti attuativi, evidenziando che in tal modo verrebbero consentiti:
“ … controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti”.
A oltre sei mesi dalla disposizione normativa, manca ancora la documentazione operativa necessaria di cui al comma 98 sopra richiamato, una consuetudine ormai consolidata dura da scardinare che rende di fatto inattuabile la disposizione lasciando al solito contribuenti e operatori professionali nella amletica incertezza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ancora niente vincoli alle compensazioni INPS e INAIL