Con il pronto ordini n. 141 del 25 agosto 2022, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti fornisce chiarimenti in relazione alla prescrizione dell'azione disciplinare. Se questa riguarda fatti che costituiscono anche reato il termine quinquennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Commercialisti, la prescrizione dell’azione disciplinare per chi ha commesso un reato decorre a partire dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il chiarimento arriva dal CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il pronto ordini n. 141 del 25 agosto 2022.
Nel caso in cui sia stata intrapresa l’azione penale per gli stessi fatti che costituiscono il reato, il termine di prescrizione di 5 anni relativo all’azione disciplinare comincia dal momento in cui è possibile esercitare il diritto di punire.
Commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sulla prescrizione dell’azione disciplinare
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito, tramite il pronto ordini n. 141 del 25 agosto 2022, alcuni chiarimenti in merito al rapporto che intercorre tra la prescrizione dell’azione disciplinare per il commercialista e il procedimento penale che ha portato all’imputazione.
Nel fornire una risposta al quesito presentato, il Consiglio si sofferma sulla normativa di riferimento, per cui l’azione disciplinare va in prescrizione dopo 5 anni dall’evento che può portare all’apertura del procedimento disciplinare (art. 56 del Dlgs n. 139/2005).
Nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (art. 20), inoltre, viene specificato che:
“se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.”
Pertanto, se viene esercitata l’azione penale per gli stessi fatti che costituiscono anche reato, la prescrizione dell’azione disciplinare comincia a partire dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui è stato commesso il fatto.
Commercialisti: le due circostanze per la prescrizione dell’azione disciplinare
Secondo il CNDCEC è necessario distinguere due casi specifici in relazione al termine di prescrizione dell’azione, per cui il procedimento disciplinare:
- deriva da fatti punibili solamente una determinata sede, in quanto violano solamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale;
- ha luogo per fatti che costituiscono anche reato e per i quali è stata intrapresa l’azione penale.
Nel primo caso, come specificato dalla Cassazione, l’azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici e la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui è commesso il fatto.
Nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata ad una pronuncia penale e ha come oggetto il fatto che ha portato all’imputazione, per cui la prescrizione decorre a partire dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Tale pronuncia non deve essere di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
Di conseguenza, evidenzia il CNDCEC, nel caso in cui si intraprenda l’azione per i fatti che costituiscono anche reato, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare decorre a partire dal passaggio in giudicato della sentenza penale, cioè dal momento in cui è possibile esercitare il diritto di punire.
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