Cedolare secca, tempo di versamento del secondo acconto. La scadenza è fissata al 30 novembre 2023 per lavoratori dipendenti e pensionati, mentre i titolari di partita IVA dovranno valutare se possono o meno beneficiare della proroga al 16 gennaio 2024. Istruzioni e novità
Tempo di pagamento della cedolare secca: entro il 30 novembre 2023 bisognerà versare il secondo acconto dovuto, sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi.
La scadenza di fine mese chiama alla cassa lavoratori dipendenti e pensionati che hanno optato per la tassazione sostitutiva IRPEF sulle locazioni, così come i titolari di partita IVA che, tuttavia, dovranno valutare se possono beneficiare della proroga al 16 gennaio 2024.
Il rinvio del secondo acconto dell’IRPEF e delle imposte sostitutive, tra cui la cedolare secca, si applica ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali con ricavi o compensi fino a 170.000 euro. Superato tale limite e al di fuori del perimetro soggettivo previsto dalla norma introdotta dal decreto Anticipi, la scadenza resta ancorata alla data del 30 novembre 2023.
Passiamo quindi in rassegna le istruzioni e le novità relative al versamento del secondo acconto della cedolare secca 2023.
Cedolare secca, secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2023: istruzioni e novità
L’acconto della cedolare secca è pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente e, in base all’importo dovuto, si versa in un’unica soluzione o in due rate.
Al pari di quanto previsto per gli acconti IRPEF, l’obbligo di versamento interessa i contribuenti tenuti a versare un importo superiore a 51,65 euro e dovrà avvenire:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro.
La scadenza del 30 novembre 2023 rappresenta quindi il termine da rispettare per pagare il secondo acconto della cedolare secca per l’anno in corso, dovuto in un’unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione.
Il termine di fine mese slitta al 16 gennaio 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Cedolare secca, chi paga entro il 16 gennaio 2024 e fino a cinque rate mensili
Nella proroga del secondo acconto introdotta dal decreto Anticipi rientra anche la cedolare secca, così come la generalità delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi 2023.
L’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 ha infatti previsto la possibilità di rinvio al 16 gennaio 2024 dei versamenti del secondo acconto delle imposte, novità che si applicherà alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel corso del 2022.
Chi può accedere quindi al rinvio dei pagamenti? Così come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 9 novembre, a beneficiarne sono gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Alla proroga a gennaio si affianca la possibilità di rateizzazione: anche il secondo acconto della cedolare secca 2023 potrà essere versato in cinque rate, dal 16 gennaio al 16 maggio 2024.
Cedolare secca 2023: calcolo del secondo acconto con metodo storico o previsionale
L’acconto della cedolare secca si paga in base all’importo dovuto per l’anno precedente, ossia con metodo storico, o in alternativa con metodo previsionale.
Il calcolo previsionale viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.
Se da un lato viene concessa la possibilità di ridurre o non pagare l’acconto, il metodo previsionale espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione della sanzione per omesso versamento, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, e relativi interessi.
Secondo acconto cedolare secca 2023: come compilare il modello F24
Il versamento del secondo acconto della cedolare secca 2023 dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo 1841.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
1840 | Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata |
1841 | Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione |
1841 | Cedolare secca locazioni - Saldo |
Nel modello F24 dovrà inoltre essere indicato l’anno di riferimento a cui il versamento si riferisce, in questo caso il 2023, così come l’importo dovuto nella colonna “importi a debito versati.”
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