La domanda per la cassa integrazione speciale per i lavoratori delle zone alluvionate si può inviare dal 15 giugno. L'INPS fornisce le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive
Dopo le istruzioni da seguire per richiedere la cassa integrazione emergenziale, l’INPS ha pubblicato anche le indicazioni relative alle modalità di esposizione dei nuovi codici evento nei flussi di denuncia UNIEMENS.
Si tratta del nuovo ammortizzatore sociale unico previsto dal DL Alluvione per i lavoratori dipendenti che vivono o lavorano nelle zone interessate dallo stato di emergenza.
Le domande per accedere al beneficio si possono inviare dallo scorso 15 giugno. I primi pagamenti partiranno dalla prossima settimana.
Nuovo ammortizzatore sociale unico: le istruzioni INPS per la CIG nelle zone alluvionate
L’INPS con la circolare n. 2325, pubblicata il 22 giugno, fornisce istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive per fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico, cioè la cassa integrazione speciale prevista a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali.
La misura è stata prevista nel DL Alluvione e prevede una dotazione di oltre 600 milioni per il riconoscimento di un periodo di cassa integrazione di 15 o 90 giorni.
Le domande si possono inviare dallo scorso 15 giugno. I datori di lavoro possono inviarle in favore di un’ampia platea di cittadini e cittadine. Di seguito la tabella riassuntiva con tutte le tipologie di lavoratrici e lavoratori interessati.
Tipologia di lavoratrici e lavoratori | Durata |
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Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa | Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90 |
Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori individuati dal DL Alluvione | Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 |
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati | Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90 |
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi | Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 |
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni alluvionati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni negli stessi Comuni | Per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90 |
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati | Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 |
Come annunciato dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, mercoledì scorso, i pagamenti cominceranno ad essere erogati a chi ne ha diritto a partire dalla prossima settimana. Tra cassa integrazione e bonus per gli autonomi sono state presentate finora circa 8.000 domande.
Nuovo ammortizzatore sociale unico: le istruzioni INPS per l’esposizione in UNIEMENS
Con il messaggio n. 2325, l’INPS specifica le modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti.
I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ad altri fondi speciali dovranno valorizzare all’interno dell’elemento “CodiceEvento” il nuovo codice “AUA”, “Ammortizzatore Unico Alluvionati”. Inoltre, dovranno valorizzare il “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati secondo le consente modalità.
Il valore da indicare nell’elemento “DiffAccredito” deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate.
I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, invece, dovranno valorizzare il Codice Cessazione “57”.
Per quanto riguarda, infine, la posizione dei lavoratori agricoli, sia a tempo indeterminato (OTI) che a tempo determinato (OTD), i datori di lavoro dovranno indicare le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali nel flusso PosAgri valorizzando i seguenti elementi:
- in “Tipo Retribuzione/CodiceRetribuzione”, il codice “J”, “Evento figurativo atipico”;
- in “AgevolazioneAgr/CodAgio”, il codice “AL”, “Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023”.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 2325/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nuovo ammortizzatore sociale unico: le istruzioni INPS per la CIG nelle zone alluvionate