L'INPS tramite il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022 fornisce le istruzioni operative per beneficiare dell'ulteriore intervento di cassa integrazione straordinaria per gli accordi di transizione occupazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2022. La misura è dedicata alle imprese con più di 15 dipendenti per il recupero occupazionale dei lavoratori. Queste dovranno pagare un contributo addizionale.
CIGS, l’INPS fornisce le istruzioni relative all’intervento di cassa integrazione straordinaria per gli accordi di transizione, rendendo operativa la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022.
Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.
I datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono richiedere un ulteriore intervento di CIGS, per un massimo di un anno, per il recupero occupazionale dei lavoratori che rischiano di essere in esubero in seguito all’intervento di riorganizzazione o risanamento aziendale.
Per poter richiedere il trattamento l’azienda non deve avere la possibilità di usufruire di altri interventi di integrazione nel quinquennio mobile in corso.
I lavoratori che beneficiano del trattamento accedono inoltre al programma GOL per definire strategie di rioccupazione.
Per ricevere il trattamento è necessario pagare un contributo addizionale con aliquota del 15 per cento della retribuzione totale che sarebbe spettata al lavoratore.
CIGS, dall’INPS le istruzioni per gli accordi di transizione occupazionale
L’INPS con il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022 ha fornito le istruzioni che rendono operativo l’intervento di CIGS per gli accordi di transizione occupazionale.
La cassa integrazione straordinaria per questa casistica specifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.
Il comma 200 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, infatti, ha inserito l’articolo 22 ter nel Dlgs n. 148/2015, la norma sugli ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti possono beneficiare di un ulteriore intervento di CIGS, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
Serve a per sostenere le transizioni occupazionali, per un massimo di un anno, in seguito a un processo di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso ed è finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori che rischiano di essere in esubero.
L’azienda che richiede la misura non deve trovarsi nelle condizioni di poter accedere ad altri periodi di intervento straordinari nel quinquennio mobile non ancora terminato.
CIGS per accordi di transizione occupazionale, i beneficiari
I beneficiari della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022, dunque, sono:
- i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti hanno impiegato più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs n. 148/2015).
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società che ne derivano, a prescindere dal numero di dipendenti;
- i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali a condizione che risultino iscritti nel registro nazionale (articolo 4, comma 2, del DL n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014).
L’impresa che intende richiedere il trattamento deve comunicare ai sindacati aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, cioè a rischio esubero in seguito a un processo di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso.
I lavoratori in questione accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL).
Il programma gestito dall’ANPAL prevede una serie di percorsi per il reinserimento lavorativo, aggiornamento, riqualificazione e inclusione dei lavoratori. In questo modo le persone saranno agevolate nella ricerca di un nuovo impiego.
Il Ministero del Lavoro ha precisato nella circolare n. 6/2022 che il trattamento di CIGS in questione non va conteggiato nel calcolo del periodo massimo fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
CIGS per accordi di transizione occupazionale: contributo addizionale e modalità di pagamento
Le imprese che presentano la richiesta per il trattamento di CIGS per gli accordi di transizione occupazionale devono versare il relativo contributo addizionale.
A tale contributo si applica l’aliquota del 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
Per la richiesta, nel Sistema Unico nell’ambito del codice intervento “333 - CIG Straordinaria (D.Lgs 148/2015)” è stato istituito il codice:
“146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter”
Per i pagamenti liquidati direttamente dall’Istituto la procedura informatica “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens” è stata aggiornata, in relazione al nuovo codice 146, per emettere i pagamenti tramite una procedura centralizzata.
In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS, pena la decadenza, tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale, oppure se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
I datori di lavoro per esporre in UNIEMENS le prestazioni da mettere a conguaglio dovranno seguire le indicazioni fornite dall’Istituto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CIGS, dall’INPS le istruzioni per gli accordi di transizione occupazionale