L'INPS ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento e all'erogazione del contributo mensile, il cosiddetto bonus rioccupazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti circa il riconoscimento e l’erogazione del cosiddetto bonus rioccupazione che viene riconosciuto ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
Il bonus verrà erogato direttamente dall’INPS, una volta che l’Istituto avrà vagliato i requisiti di legge.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le istruzioni fornite dall’INPS nella circolare del 26 luglio 2019.
Bonus rioccupazione: cos’è e come funziona?
Nella circolare n. 109 del 26 luglio 2019 l’INPS ha chiarito che al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, viene concesso un contributo mensile, il cosiddetto bonus rioccupazione, pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Il contributo spetta a partire dal giorno dell’assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell’integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata.
L’importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS.
Per l’identificazione della durata del bonus, in considerazione delle specificità della previsione legislativa, viene preso a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all’impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.
Bonus rioccupazione: come richiederlo
Per ricevere il bonus rioccupazione non sarà necessario presentare alcuna domanda; sarà infatti l’INPS ad accreditare l’importo direttamente sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
L’INPS erogherà il bonus, previa verifica delle seguenti condizioni:
- avvenuta assunzione dei destinatari del bonus rioccupazione e della tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- assunzione sia stata eseguita da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il destinatario del bonus era precedentemente impiegato.
I destinatari del bonus rioccupazione dovranno trasmettere all’INPS il modello “SR185” - reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi”, “Tutti i moduli” necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.
Il modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
- tramite pec all’indirizzo: [email protected];
- tramite email al seguente indirizzo: [email protected], con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
- spedito in originale alla Sede di Ascoli Piceno, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Per ulteriori informazioni si allega di seguito la circolare dell’INPS n. 109 del 26 luglio 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus rioccupazione: come richiederlo e come ricevere la prestazione