Al via le domande per il bonus quotazione PMI, l'agevolazione che riconosce un credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024. Le richieste vanno inviate al MIMIT entro la scadenza del 31 marzo 2025 tramite PEC
C’è tempo fino al 31 marzo 2025 per inviare la domanda e beneficiare del credito d’imposta previsto dal bonus quotazione PMI.
L’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riconosce un credito d’imposta del 50 per cento, fino a un massimo di 500.000 euro, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.
La richiesta va inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del MIMIT. Istruzioni e requisiti.
Bonus quotazione PMI 2024: al via le domande, scadenza il 31 marzo 2025
Torna anche nel 2024 il bonus quotazione dedicato alle piccole e medie imprese.
Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, ed estesa all’anno in corso dal decreto Milleproroghe 2024, che prevede incentivi per facilitare l’ammissione delle PMI alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Nello specifico, la misura riconosce un credito d’imposta pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti nel 2024, fino al limite massimo di 500.000 euro.
La domanda per l’agevolazione relativa alle quotazioni avvenute nel 2024 si può inviare dal 1° ottobre. Le PMI interessate devono inviare una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del MIMIT: “[email protected]”.
La comunicazione va trasmessa entro la scadenza del 31 marzo 2025.
La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito del Ministero nella pagina informativa dedicata all’agevolazione. L’istanza deve contenere:
- il modulo di domanda nei seguenti formati:
- PDF firmato digitalmente;
- WORD editabile.
- i documenti a corredo (indicati articolo 6, comma 2 del decreto 23 aprile 2018):
- Cartella “A”, elementi identificativi della qualità di PMI;
- Cartella “B”, ammontare costi agevolabili complessivamente sostenuti nel 2024 to per l’ammissione alla quotazione e l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;
- Cartella “C”, delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- Cartella “D”, dichiarazioni antimafia.
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.
Bonus quotazione PMI 2024: requisiti e spese ammissibili
Come detto, l’agevolazione è dedicata alle PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e ottengono l’ammissione alla quotazione.
I costi ammissibili al bonus quotazione PMI sono quelli legati alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Nel calcolo del credito d’imposta spettante rientrano inoltre i costi direttamente connessi alle attività di cui sopra prestate da consulenti esterni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus quotazione PMI 2024: al via le domande, scadenza il 31 marzo 2025