Stop al pignoramento della casa per le bollette energetiche condominiali non pagate. La novità è contenuta in uno degli emendamenti al DL Bollette approvato in Commissione alla Camera e si applicherà ai soggetti vulnerabili

Bollette condominiali non pagate, stop al pignoramento della casa per i soggetti vulnerabili.
In caso di debiti con il condominio non superiori alla soglia di 5.000 euro, viene meno il rischio di pignoramento dell’immobile in cui è stata fissata la propria residenza.
La novità è contenuta in un emendamento approvato in Commissione Attività Produttive della Camera e rientrato tra le modifiche al DL Bollette 2025.
Bollette del condominio non pagate, stop al pignoramento della casa
Non è pignorabile l’immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 210/2021, in caso di mancato pagamento di bollette energetiche condominiali fino a 5.000 euro.
Questo è quanto previsto dall’emendamento al Decreto Bollette 2025 approvato in Commissione alla Camera, che fissa ulteriori requisiti per l’esclusione dalla pignorabilità dell’abitazione.
In primis è necessario che la casa risulti la sede della propria residenza e che sia l’unico immobile di proprietà del debitore. In aggiunta, è necessario che l’immobile non rientri tra le abitazioni di lusso, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969 o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
Stop al pignoramento solo per i debitori vulnerabili
L’emendamento fa in ogni caso riferimento esclusivamente ai soggetti vulnerabili, riprendendo la definizione contenuta all’articolo 11 del decreto legislativo n. 210/2021.
Si tratta in particolare dei soggetti:
- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni.
Lo stop al pignoramento della casa riguarderà quindi i condomini morosi, in relazione alle bollette energetiche, che rientrino in una delle categorie fragili di cui sopra.
Debiti condominiali, resta possibile iscrivere ipoteca giudiziale
A garanzia del proprio credito, il condominio potrà continuare a iscrivere ipoteca giudiziaria anche per i debitori nei confronti dei quali si applica la deroga alla pignorabilità della casa.
La salvaguardia per i soggetti vulnerabili è quindi limitata alla sola ipotesi del pignoramento, mentre resta percorribile la via dell’ipoteca per il recupero delle bollette condominiali non pagate.
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