Bonus energia e gas, arrivano dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per il terzo trimestre 2022. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione n. 49/E del 16 settembre.
Bonus energia e gas, al via l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta del terzo trimestre 2022.
Con la risoluzione n. 49/E del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo con il modello F24 dei crediti riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Ad istituirli è stato il Decreto Aiuti bis a fronte dell’aumento delle bollette, con diverse percentuali di bonus energia e gas riconosciuto in relazione alla tipologia di impresa beneficiaria.
Bonus energia e gas terzo trimestre 2022, pronti i codici tributo per la compensazione
Sono cinque i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione del bonus energia e gas, in relazione alle diverse misure introdotte dal Decreto Aiuti bis a tutela delle imprese.
In particolare, per l’uso nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti le imprese dovranno indicare i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Sia i bonus energia elettrica e gas che il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca dovranno essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello F24 i codici tributo dovranno essere indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”-
Queste le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2022, che fa il punto delle agevolazioni riconosciute alle imprese per il trimestre che si appresta a concludersi, in attesa delle novità previste dal Decreto Aiuti ter.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022
Bonus energia e gas per il terzo trimestre 2022, le agevolazioni per le imprese
Il Decreto Aiuti bis ha previsto una serie di agevolazioni in favore delle imprese e, per quel che riguarda i consumi di energia elettrica, per il terzo trimestre 2022 sono stati previsti i seguenti bonus fiscali:
- per le imprese a forte consumo di energia elettrica un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022.
In relazione ai consumi di gas, il bonus è invece riconosciuto secondo i seguenti parametri:
- a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
In chiusura, tra le misure da menzionare anche l’estensione del credito d’imposta del 20 per cento relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
L’utilizzo in compensazione dei cinque crediti d’imposta sarà ammesso entro la data del 31 dicembre 2022, mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 16 settembre.
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