Autotutela tributaria: come fare domanda e quando è possibile annullare gli atti del Fisco

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Autotutela tributaria, pronte le istruzioni che calano nella pratica le novità introdotte dalla riforma fiscale allo Statuto del contribuente. Casi, regole e procedure per fare domanda nella circolare 21/E dell'Agenzia delle Entrate

Autotutela tributaria: come fare domanda e quando è possibile annullare gli atti del Fisco

Autotutela al restyling, per effetto delle novità previste nell’ambito della riforma fiscale e che hanno riscritto le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.

Due le tipologie di autotutela tributaria, obbligatoria e facoltativa, che nel rispetto di specifiche condizioni consentiranno l’annullamento degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 21/E pubblicata il 7 novembre fa il punto di regole e procedure alle quali dovranno attenersi gli uffici e i contribuenti, dettagliando le modalità per fare richiesta e presentare quindi domanda di autotutela.

Autotutela tributaria, tra obbligo e facoltà: le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate

È dalla nuova regolamentazione contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, lo Statuto dei contribuenti, che bisogna partire per analizzare le regole in materia di autotutela tributaria.

Il decreto legislativo n. 219/2023 emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale ha distinto due casistiche:

  • l’autotutela obbligatoria;
  • l’autotutela facoltativa.

Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di annullare in tutto o in parte gli atti di imposizione - anche in corso di giudizio o in caso di atti definitivi - in caso di manifesta illegittimità e in presenza di vizi elencati nel nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente.

L’autotutela facoltativa disciplinata dall’articolo 10-quinquies si inserisce invece nei casi in cui non vi sia un vizio manifesto o un atto illegittimo, consentendo l’annullabilità in tutto o in parte dell’atto impositivo, anche senza istanza di parte.

Autotutela obbligatoria, terreno scivoloso in caso di “obiettive situazioni di incertezza”

Tornando all’autotutela obbligatoria, i vizi che potranno portare all’annullamento dell’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria sono i seguenti:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Si tratta di ipotesi ritenute tassative e di stretta interpretazione, evidenzia la circolare dell’Agenzia delle Entrate, e tra gli atti annullabili secondo la disciplina dell’autotutela obbligatoria vi rientra:

qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente. In tale nozione, rientrano, tra l’altro, gli atti recanti una pretesa impositiva (come, ad esempio, gli avvisi di accertamento e di rettifica) e quelli di chiusura della partita IVA.”

Il compito di esercitare il potere di autotutela spetterà all’Agenzia delle Entrate nei casi in cui ricorrono i vizi elencati in precedenza, qualora diano luogo a forme di illegittimità dell’atto o dell’imposizione. Un obbligo che tuttavia non riguarderà le sentenze passate in giudicato a favore del Fisco, e dopo un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

In caso di autotutela ad istanza di parte, spetta al contribuente indicare in maniera puntuale il vizio e la riconducibilità dello stesso ai casi individuati dalla norma. In caso di obiettive condizioni di incertezza (anche per contrasti giurisprudenziali), l’Amministrazione finanziaria potrà in ogni caso opporsi alla richiesta dell’istante in caso di assenza della condizione di “manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione”.

I vizi che consentiranno di annullare gli atti del Fisco dovranno essere quindi oggettivi ed evidenti e, usando le parole riportate nella circolare dall’Agenzia delle Entrate, dovrà trattarsi di “errori rilevabili ictu oculi”.

La via dell’autotutela facoltativa

Al di fuori delle casistiche di cui sopra, resta la via dell’autotutela facoltativa per l’annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione in caso di illegittimità o infondatezza dello stesso o dell’imposizione.

Il potere di autotutela può essere esercitato nei seguenti casi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;
  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

Come per le ipotesi di autotutela obbligatoria:

anche l’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanziale favorevole all’amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione).

L’autotutela facoltativa allenta in ogni caso gli obblighi degli Uffici, che non sono tenuti a fornire risposte a istanze relative a questioni già trattate in sede di contraddittorio o che riguardano procedimenti che già comportano una partecipazione preventiva del contribuente, come nelle procedure DOCTE e DOCFA.

La domanda di autotutela

Dal punto di vista operativo, la circolare specifica che la richiesta di autotutela andrà presentata all’Ufficio che ha emesso l’atto che si chiede di annullare. Nella domanda sarà necessario indicare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) che legittimano la richiesta, con i relativi documenti utili a dimostrare la sussistenza dei vizi per la revisione dell’atto.

L’istanza andrà presentata mediante servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello ed è opportuno che contengano i seguenti dati:

  • dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata presente nei registri pubblici (INIPEC o IPA o domicilio digitale professionale o speciale). In caso di istanza sprovvisto di PEC o con PEC non inserita nei pubblici registri, sarà possibile indicare i dati di contatto del difensore/procuratore/intermediario munito di mandato o procura alle liti per la presentazione dell’istanza, da cui risulti l’elezione di domicilio presso lo stesso;
  • in mancanza di uno dei predetti domicili digitali, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria;
  • gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici
  • vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
  • la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell’atto, ovvero allegata all’istanza.

Rimandando alla circolare per ulteriori dettagli e per un’analisi puntuale degli aspetti procedurali, si evidenzia che per l’autotutela obbligatoria, il contribuente potrà proporre ricorso in caso di mancata pronuncia da parte dell’Amministrazione dopo 90 giorni dalla presentazione dell’Istanza.

In caso di rifiuto della richiesta di annullamento, il ricorso potrà essere presentato entro 60 giorni dalla notifica.

In caso invece di autotutela facoltativa il contribuente potrà proporre ricorso solo contro il diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria, sempre entro il termine di 60 giorni. Nessuna chance di ricorso, invece, in caso di rifiuto tacito.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 21/E del 7 novembre 2024
La nuova autotutela tributaria - istruzioni, regole e procedure

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