Definita la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità per l'anno in corso. Dal 1° luglio 2024 l'importo passa da 290,11 a 305,78 euro. Viene erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non hanno possibilità di assunzione obbligatoria
Dal 1° luglio 2024 scatta la rivalutazione degli importi dell’assegno di incollocabilità relativi all’anno in corso.
Con la circolare pubblicata il 26 luglio, l’INAIL recepisce quanto disposto dal Ministero del Lavoro: nel 2024 l’importo passa da 290,11 a 305,78 euro, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’assegno è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici che presentano l’apposita domanda e risultano invalidi per infortunio o malattia professionale e nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
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Assegno di incollocabilità: la rivalutazione dell’importo dal 1° luglio 2024
L’INAIL con la circolare n. 20, pubblicata sul sito il 26 luglio 2024, ha comunicato la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, che si applica dal 1° del mese.
Come di consueto a determinare l’aumento dell’importo del trattamento è il Ministero del Lavoro.
Con il decreto n. 108 del 26 giugno, il Ministero ha previsto la rivalutazione dell’importo determinato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta registrata dall’Istat tra il 2022 e il 2023 e pari al 5,4 per cento e che, pertanto, per il 2024 sale da 290,11 a 305,78 euro.
Come si legge nella circolare dell’Istituto, le operazioni di conguaglio saranno effettuate dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale e il versamento sarà effettuato con il pagamento del mese di ottobre 2024.
Le modalità previste per ottenere le somme sono le seguenti:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- accredito tramite gli Istituti convenzionati con l’INPS, per chi riscuote la somma all’estero;
- pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale (per importi non superiori a 1.000 euro).
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.
- INAIL - Circolare n. 20 del 26 luglio 2024
- Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell’importo
Assegno di incollocabilità: a chi spetta e come fare domanda
L’assegno di incollocabilità, come anticipato, spetta ai lavoratori e alle lavoratrici che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, risultano impossibilitati a beneficiare dell’assunzione obbligatoria per le categorie protette.
Per poter ricevere l’assegno è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- età inferiore ai 65 anni;
- grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (DPR n. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.
Il riconoscimento dell’assegno non è automatico. Gli interessati devono provvedere all’invio dell’apposita domanda.
La richiesta deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza, attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite lo sportello della sede;
- con trasmissione tramite posta ordinaria o PEC.
I lavoratori e le lavoratrici possono inviare l’istanza anche tramite i patronati.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente;
- la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La somma sarà versata dal mese successivo a quello della richiesta e per tutto il periodo per cui spetta.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di incollocabilità: la rivalutazione dal 1° luglio 2024