Welfare aziendale, al quesito di una società benefit sul regime fiscale IVA e sui requisiti per individuare i buoni monouso e multiuso l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all'interpello numero 10 del 23 gennaio 2020. Il documento di prassi riepiloga la normativa di riferimento e gli adempimenti legati all'imposta sul valore aggiunto.
Welfare aziendale, quale regime fiscale dell’IVA deve essere applicato ai buoni monouso e multiuso? Quali sono i requisiti per identificare gli strumenti in questione?
Su domanda di un contribuente, una società benefit, l’Agenzia delle Entrate dà indicazioni con la risposta all’interpello numero 10 del 23 gennaio 2020.
Il documento di prassi riepiloga la normativa vigente che individua i criteri per definire un buono monouso o multiuso.
Il buono deve essere accettato come corrispettivo totale o parziale di una cessione di beni o prestazione di servizi, indicati nella documentazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le peculiarità delle diverse tipologie, il regime fiscale dell’IVA a cui si deve fare riferimento e gli adempimenti correlati.
Welfare aziendale, il regime IVA e requisiti dei buoni monouso e multiuso: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta all’interpello numero 10 del 23 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di welfare aziendale.
Nello specifico riepiloga il quadro normativo relativo agli strumenti del buono monouso e multiuso, dà indicazioni per l’individuazione del regime IVA da considerare e rende noti gli adempimenti e le relative istruzioni da seguire.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 10 del 23 gennaio 2020
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamentotributario, ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale, allaluce della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 edegli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente, una società benefit, chiede chiarimenti sui requisiti dello strumento del buono e sul regime fiscale dell’IVA a cui fare riferimento.
Nello specifico a determinarne le caratteristiche è la Direttiva UE2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, detta anche “Direttiva voucher” , che ha aggiunto gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, “Direttiva IVA” .
Tale provvedimento è stato recepito in Italia con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al d.P.R. n. 633 del 1972, "Decreto IVA" gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’articolo 13.
In base alla Direttiva ed il Decreto IVA il buono-corrispettivo deve prevedere i seguenti obblighi:
- essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio;
- contenere l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Come sottolinea il documento di prassi:
“Elementi essenziali dei documenti in commento sono dunque, oltre all’obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, la nominatività, l’intrasferibilità, l’esatta individuazione dei beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, la copertura totale del corrispettivo nonché le strutture convenzionate, che nella fattispecie in esame sono i fornitori accreditati sul portale web dell’Istante.”
Il buono è definito monouso nei casi in cui all’atto dell’emissione sono già noti i seguenti elementi:
- il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- l’IVA dovuta su tali beni o servizi.
In questo caso, al momento dell’emissione, il regime fiscale dell’IVA è già determinato.
Il buono multiuso, invece, non ha la definizione del trattamento ai fini dell’IVA della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui tale buono dà diritto al momento dell’emissione.
Fermi restando i casi che non rientrano nella “Direttiva voucher” (ad esempio biglietti per trasporti, cinema e musei o buoni sconto), tale differenza si riflette anche sulla documentazione fiscale necessaria per le operazioni.
Welfare aziendale, il regime IVA e requisiti dei buoni monouso: gli adempimenti necessari
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su quali sono gli adempimenti relativi al welfare aziendale ai fini del trattamento IVA dei buoni monouso.
Gli obblighi da rispettare sono previsti dall’articolo 6-ter, comma 3, del Decreto IVA.
Il fornitore deve fatturare l’operazione al contribuente, il committente che agisce per conto della società che eroga il servizio di welfare aziendale ossia il datore di lavoro, al momento dell’emissione del buono.
Successivamente, quando il dipendente riscatterà i beni o i servizi, non ci saranno ulteriori obblighi per il fornitore.
Nei casi in cui le prestazioni di servizi siano esenti IVA, ad esempio prestazioni di chirurgia plastica per finalità terapeutiche, il fornitore deve emettere una fattura esente IVA al momento dell’emissione del buono.
Ugualmente, al momento del riscatto dello stesso, non sorgerà alcun obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore.
Situazione diversa si verifica nel caso in cui il fornitore sia un’agenzia di viaggi e le prestazioni siano pacchetti turistici.
Sebbene le prestazioni siano considerate come “prestazione di servizi unica” il trattamento dell’IVA segue altre regole in quanto il regime speciale ha:
“la principale funzione di far assumere all’agente di viaggio il ruolo di punto di riscossione dell’imposta (principalmente estera) addebitata dai vari fornitori ai quali lo stesso agente si rivolge per acquistare i diversi elementi del pacchetto turistico. Tale effetto è diverso dal meccanismo fiscale applicato ai buoni, ragione per la quale rimane ferma la disciplina IVA ordinariamente applicabile alle agenzie di viaggi.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Welfare aziendale, il regime IVA e requisiti dei buoni monouso e multiuso