Voucher digitalizzazione, scadenza il 14 dicembre 2018 per ultimare le spese di investimento. Il pagamento potrà avvenire entro il 14 marzo 2019, termine per le richieste di erogazione.
Voucher digitalizzazione 2018, scadenza fissata al 14 dicembre per l’ultimazione delle spese che daranno diritto alla somma riconosciuta tramite l’invio della richiesta di erogazione entro il 14 marzo 2019.
Sono queste le tempistiche ormai agli sgoccioli per la conclusione delle spese del progetto di digitalizzazione che, ricordiamo, sono state prorogate di tre mesi dal Decreto Direttoriale del MISE dello scorso 1° agosto.
In questi giorni molti professionisti e imprese si sono posti il dubbio se la scadenza del 14 dicembre 2018 riguardi anche il termine per il pagamento delle fatture relative alle spese sostenute.
A fornire la risposta in merito è il MISE, con le FAQ sul voucher digitalizzazione: il pagamento dei titoli di spesa ammissibili può avvenire anche successivamente, ma entro la scadenza categorica del 14 marzo 2019.
Voucher digitalizzazione, scadenza il 14 dicembre per l’ultimazione delle spese
Per la richiesta di voucher digitalizzazione le spese da includere nel progetto di ammodernamento dovranno essere ultimate entro la scadenza del 14 dicembre 2018.
Così come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, la data di ultimazione delle spese deve essere intesa come il termine dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che sarà successivamente oggetto di richiesta di erogazione del bonus.
La data di ultimazione che, semplificando, può essere anche definita come la data in cui è emessa l’ultima fattura relativa al progetto di ammodernamento e digitalizzazione, è slegata dalla data di pagamento della spesa: sarà possibile pagare anche dopo il 14 dicembre 2018 ma in ogni caso entro la scadenza per la presentazione della richiesta di erogazione.
È questo uno dei punti che ha sollevato più interrogativi: entro il 14 dicembre 2018 bisogna pagare tutte le fatture? La risposta è no e, così come evidenziato in precedenza, i pagamenti connessi ai titoli di spesa oggetto di rendicontazione possono essere effettuati anche successivamente alla data di ultimazione dell’investimento, ovvero entro il termine di 90 giorni.
Voucher digitalizzazione, pagamento spese entro il 14 marzo 2019 (scadenza domanda erogazione)
I pagamenti connessi ai titoli di spesa possono essere anche successivi alla data del 14 dicembre 2018, termine di ultimazione dell’investimento, a condizione che siano comunque effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione.
In sostanza la scadenza ultima per i pagamenti è fissata al 14 marzo 2019, stesso termine entro il quale sarà necessario presentare la richiesta di erogazione del bonus riconosciuto mediante il voucher digitalizzazione.
Attenzione però: per la presentazione della richiesta di erogazione sul sito del Ministero è fondamentale che tutte le spese risultino effettivamente pagate e, in sostanza, la concessione di 90 giorni di tempo in più per i pagamenti è legata a doppio filo su quando si presenta domanda.
Alla data di richiesta di erogazione, tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.
Alla richiesta di erogazione, da compilare utilizzando la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), deve essere allegata (in formato elettronico) la seguente documentazione:
- i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, riportanti la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020»;
Si evidenzia che l’importo da indicare deve essere quello dei beni e/o servizi presenti nella specifica fattura per i quali vengono richieste le agevolazioni (tale importo è comunque al netto dell’IVA) e che l’apposizione della predetta dicitura può essere effettuata dall’impresa beneficiaria con l’utilizzo di un apposito timbro o, comunque, con altri metodi che garantiscano che la dicitura sia indelebile (nel caso di fatture elettroniche la dicitura prevista può essere indicata all’interno dell’oggetto della stessa fattura); - estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- liberatorie dei fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii.. Le liberatorie debbono essere sottoscritte dagli stessi fornitori con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscrivendo il documento con firma digitale;
- resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii.
Per ulteriori dettagli in merito si rimanda all’apposita sezione del portale del MISE.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Voucher digitalizzazione: scadenza 14 dicembre, pagamento spese entro 90 giorni