Versamento IVIE e IVAFE in scadenza il 2 luglio 2018: saldo e acconto dovranno essere pagati con modello F24 e seguendo le istruzioni per il calcolo indicate dall'Agenzia delle Entrate.
Scadenza versamento IVIE e IVAFE 2018, modalità di calcolo e versamento: facciamo il punto in vista dell’avvicinarsi del termine per pagare saldo 2017 e acconto 2018.
Sia l’IVIE che l’IVAFE dovranno essere versate entro la stessa scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi, ovvero il 2 luglio 2018. Tale termine riguarda il pagamento del saldo delle imposte dovute per il 2017 e dell’acconto per l’anno in corso.
IVIE e IVAFE sonio le due imposte dovute, rispettivamente, dai soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili e attività finanziarie all’estero (conti correnti, libretti di risparmio, ecc).
Tali soggetti sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione modello Redditi 2018, necessario sia per il calcolo dell’importo dovuto che ai fini del monitoraggio fiscale.
Così come Irpef, Irap, Ires e tutte le imposte sui redditi 2018, anche il versamento IVIE e IVAFE dovrà essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Versamento IVIE e IVAFE, saldo e acconto 2018: scadenza, calcolo e istruzioni F24
Soggetti obbligati al versamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) sono le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero.
Al contrario, l’IVAFE è l’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Ai fini del versamento IVIE e IVAFE in scadenza il 2 luglio 2018 si seguono le stesse regole previste per l’Irpef ed ulteriori istruzioni in merito vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Scadenza saldo e acconto IVIE e IVAFE 2018: chi paga
L’obbligo di versamento IVIE a saldo dell’importo dovuto nel 2017 e come acconto 2018 riguarda i seguenti soggetti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali,
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al contrario, l’obbligo di versamento dell’IVAFE riguarda i soggetti che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio tenuti, in tal caso, al versamento dell’imposta sul loro valore.
Calcolo IVIE 2018
Per il calcolo dell’IVIE 2018 bisogna prendere come riferimento le istruzioni riportate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2018.
Il valore dell’immobile da prendere come riferimento per il calcolo cambia a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
- Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota da applicare alla base imponibile è pari, in via ordinaria, allo 0,76% del valore degli immobili e si calcola in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno di possesso.
Il versamento IVIE non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota per il calcolo IVIE sull’abitazione principale per gli immobili di lusso scende allo 0,4%. In questo caso è inoltre possibile detrarre dall’imposta:
- 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Istruzioni calcolo IVAFE 2018
Il calcolo IVAFE 2018 dovrà essere effettuato in base al valore dei prodotti finanziari e l’imposta dovuta è pari al 2 per mille.
L’importo da versare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero è pari alla misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.
L’IVAFE non è dovuta quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.
A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Versamento IVIE saldo e acconto 2018: codici tributo modello F24
Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.
Pertanto, per individuare chi dovrà pagare l’acconto delle imposte sui redditi entro la scadenza del 2 luglio 2018 bisogna seguire le seguenti regole e istruzioni riportate dall’Agenzia delle Entrate:
- per un importo non superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il 2 luglio 2018 ovvero entro il 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 30 novembre.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- 4041 - “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”;
- 4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO”;
- 4044 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;
- 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO”.
Versamento IVAFE saldo e acconto 2018: codici tributo modello F24
Per quanto riguarda, invece, il versamento di saldo e acconto IVAFE 2018, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono i seguenti:
- 4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”
- 4047 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA”
- 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
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