L'iscrizione al RUNTS potrà essere fatta dalle associazioni seguendo due vie, una diretta ed un'altra indiretta, ovvero mediata grazie alla comunicazione tra registri regionali e registro unico. Da questa ultima possibilità nascono dubbi interpretativi e di natura gestionale da risolvere.
Gli Uffici Territoriali dei vari registri preesistenti chiamati oggi a doversi preparare ad una imminente nuova cooperazione con quelli che saranno i nuovi uffici del Registro Unico del Terzo Settore si interrogano sui compiti che verranno loro attribuiti e sulle responsabilità legate al controllo che essi dovranno esercitare.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato chiamato ad esporre il suo parere in merito alla validità dei quorum assembleari adottati dalle associazioni in fase di approvazione degli adeguamenti statutari necessari ai fini dell’iscrizione al RUNTS, e al perimetro e alla competenza del controllo che dovranno esercitare gli enti locali sulle associazioni intenzionate a trasmigrare al terzo settore.
Nel particolare il quesito oggetto della presente analisi è stato formulato dalla Regione Abruzzo la quale ha ricevuto risposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 3877 del 19 marzo 2021.
Quorum assembleari e verifiche degli enti territoriali sugli adeguamenti statutari: il quesito
Il quesito posto dagli enti territoriali riguarda sostanzialmente la possibilità di verificare l’adeguatezza dei quorum assembleari con i quali le associazioni iscritte nei Registri Regionali specifici hanno adeguato i propri statuti sulla base di quanto previsto dal codice del terzo settore, e l’eventuale competenza degli uffici di territoriali di controllare la correttezza delle clausole contenute negli statuti modificati, in visione prospettica di una loro prossima iscrizione al RUNTS.
Il Ministero riassume il quesito a lui proposto, nel modo seguente:
“I quesiti proposti riguardano la tematica della verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore; se gli uffici possano o meno verificare ad esempio la soggezione ai vincoli imposti dallo statuto con riferimento al rispetto dei quorum previsti per la prima e per la seconda convocazione; se attenga o meno alla competenza degli uffici verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria e se in tale caso l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione; se qualora il verbale di assemblea sia redatto da un notaio tale circostanza consenta all’Ufficio, ipso jure, di ritenere soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa”.
Verifiche degli Enti Regionali sugli adeguamenti statutari: i chiarimenti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 3877 del 19 marzo 2021 fornisce un chiarimento al quesito sopra esposto, partendo con il delineare la struttura normativa di riferimento.
“Ferma restando l’autonomia delle amministrazioni regionali che restano titolari dei propri procedimenti e che adotteranno le proprie decisioni tenendo conto anche delle disposizioni regionali attuative delle leggi n.266/1991 e n.383/2000 fino alla loro definitiva abrogazione per effetto dell’avvio del RUNTS, secondo quanto previsto dagli articoli 101 comma 2 e 102 comma 4 del decreto legislativo sopra citato”.
L’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice sarà assolutamente condotta dagli uffici appositamente predisposti del RUNTS.
Le verifiche che attueranno gli uffici del RUNTS avranno ad oggetto chiaramente il rispetto delle regole previste dal legislatore all’interno del codice del terzo settore, e l’allineamento strutturale descritto negli statuti con la categorie dell’ETS che si è scelto di diventare con la trasmigrazione al nuovo registro.
Dovranno inoltre poi esser ben analizzate alcune disposizioni, quali quelle contenute nell’articolo 101 comma 2 del Codice, le quali costituiscono l’espressione della volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:
- il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede, in linea generale, l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata;
- agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione.
La linea guida sulla base della quale i controlli saranno effettuati sarà ovviamente il testo del codice del terzo settore, e gli uffici competenti a svolgere l’attività di monitoraggio saranno quelli del RUNTS.
In risposta all’adozione e controllo delle clausole “facoltative” il Ministero chiarisce che “si fa rinvio ai chiarimenti e all’esaustiva disamina di cui alla circolare n. 20/2018, secondo la quale una volta che tali clausole sono state inserite nello statuto divengono comunque vincolanti per i soci - il legislatore non si discosta dal principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria”.
In deroga alle consuete disposizioni sarà possibile fino al 31 maggio 2021 adeguare gli statuti avvalendosi dei quorum previsti per l’assemblea ordinaria, successivamente si dovrà procedere seguendo quanto previsto per quella straordinaria, ma in ogni caso il MLPS specifica che è l’assemblea l’unico organo “volto a garantire i profili interni del rapporto associativo, ovvero il configurarsi dei diritti, dei doveri e delle relazioni tra i soci alla luce delle regole che essi si sono dati come integrate dalle disposizioni di legge, non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione”.
Appare chiaro quindi che la pubblica amministrazione è solo chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’associazione (o più in generale dell’ente) al RUNTS, quindi la conformità dei contenuti statutari al Codice, ovvero il conformarsi degli assetti organizzativi dell’ente alle caratteristiche di un ETS.
Il MLPS conclude infine il suo parere andando a chiarire i seguenti punti:
- gli Uffici del RUNTS ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato non sono chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee;
- gli uffici non possono valutare l’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa;
- gli uffici dovranno invece verificare la conformità finale del testo statutario al Codice, in linea con quanto espresso nell’articolo 47, comma 2 del Codice, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS.
Il controllo degli uffici del RUNTS sarà solo formale, ed attinente strettamente a quanto contenuto nel CTS, non è possibile quindi per la pubblica amministrazione entrare nel merito dell’organizzazione e della struttura decisionale e gestionale dell’associazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Verifiche degli Enti Regionali sugli adeguamenti statutari